LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7574-2021 proposto da:
M.W., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1096/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata i129/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto da M.W., proveniente dal Pakistan, avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso tutte le domande concernenti la protezione internazionale e quella umanitaria.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Il cittadino straniero aveva narrato di essere fuggito dopo essere stato minacciato da alcuni malviventi legati ai talebani; precisava di avere cercato di sporgere denuncia, ma che la polizia gli aveva sconsigliato di andare avanti essendo gli stessi legati ai talebani.
La Corte distrettuale ha escluso la protezione richiesta con i motivi di appello, sussidiaria e umanitaria, sull’osservazione che il fatto posto a fondamento della domanda appariva di rilievo esclusivamente penalistico e che si trattava di dichiarazioni assolutamente generiche quanto alla frequenza ed all’intensità delle minacce subite.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:
I) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai criteri di valutazione della credibilità in merito alle ragioni di fuga. Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità e lamenta che i giudici di merito non abbiano proceduto al suo ascolto per ottenere i chiarimenti opportuni, rammentando di avere prodotto report sulla inefficienza del sistema giudiziario a contrastare gli abusi.
II) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 – 14, con riferimento alla protezione sussidiaria, rappresentando che la Corte distrettuale non aveva tenuto in debito conto dell’inadeguata tutela da parte delle forze dell’ordine alle quali il ricorrente aveva presentato denuncia e richiesto tutela.
III) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, e art. 1.1., e S.M.I., violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, in ragione del diniego della protezione umanitaria.
2.1. Risulta preliminare l’esame del secondo motivo.
2.2. Premesso che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto solo per conseguire la protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria, va rammentato che “In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria non possono essere negati solo perché i responsabili del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornire a costui adeguata ed effettiva tutela.” (Cass. n. 28779 del 2020; cfr. anche Cass. n. 26823 del 2019, Cass. n. 13959 del 2020).
Orbene, la Corte distrettuale non si è pronunciata sulla credibilità o meno del richiedente, limitandosi a confinare i fatti addotti nell’ambito penalistico privato, per tale ragione ritenuto privo di incidenza sulle domande proposte, senza considerare che il ricorrente aveva esposto di essersi inutilmente rivolto all’Autorità statale per ottenere tutela. Tale statuizione appare viziata perché le circostanze esposte avrebbero richiesto una più accurata disamina delle dichiarazioni rese per illustrare le ragioni della fuga, al fine di verificarne la credibilità e, quindi, la concreta ricaduta del principio prima ricordato, laddove risulti essere stata negata la tutela statale ed ha ciò la Corte di Catanzaro dovrà provvedere in sede di rinvio.
3. Il primo motivo è assorbito in ragione del principio della ragione più liquida; il terzo è assorbito in quanto concerne la forma subordinata della protezione umanitaria.
4. In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
PQM
– Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021