LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7609-2021 proposto da:
M.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1105/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata i129/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto da M.E., proveniente dalla Nigeria (*****), avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso tutte le domande concernenti la protezione internazionale e quella umanitaria.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi corredati da memoria; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Il cittadino straniero aveva riferito di essere fuggito per timore di essere ucciso dai membri del partito avversario al suo, che intendevano indurlo a passare nelle loro fila.
La Corte di appello ha ritenuto non credibile il racconto, in ordine alle ragioni di fuga, perché lacunoso, approssimativo e connotato da incongruenze su elementi centrali della vicenda ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, oltre che per il riconoscimento della protezione umanitaria.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:
I) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai criteri di valutazione della credibilità in merito alle ragioni di fuga. Il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità e lamenta che i giudici di merito non abbiano proceduto al suo ascolto per ottenere i chiarimenti opportuni.
II) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 8, 14, comma 1, lett. b) e c), con riferimento alla protezione sussidiaria; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, mancanza di attualità delle fonti di informazione. Il motivo, pur centrato sulla domanda di protezione sussidiaria, in premessa contiene un richiamo, non meglio illustrato, anche la disciplina in tema di rifugio e divieto di non refoulement, che assume essere stata violata.
III) Violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, e S.M.I., violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in ragione del diniego della protezione umanitaria in riferimento ai seri motivi di carattere umanitario ed alla violazione dei diritti fondamentali nel paese di origine.
2.1. I motivi primo e secondo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
2.2. Va osservato che la doglianza relativa alla valutazione di non credibilità è proposta in termini del tutto inammissibili perché questa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c. Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale omesso esame di un fatto decisivo, nei sensi prima ricordati, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente – come nel caso in esame -, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 2019). Ne consegue che il ricorso mira, inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019).
La censura è inammissibile anche laddove prospetta il mancato ascolto perché “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. n. 21584 del 2020) e non è dato evincere, né dal ricorso, né dalla sentenza, la ricorrenza delle condizioni prima enunciate.
Il secondo motivo è inammissibile perché la sua prospettazione presuppone una valutazione di credibilità del richiedente, che non ricorre.
Invero, il ricorrente – il cui racconto non è stato ritenuto credibile -con detta censura si limita a contrapporre la propria affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della protezione sussidiaria invocata alla diversa valutazione del Corte di appello, che, viceversa, non solo ha puntualmente analizzato le aporie e la contraddittorietà del racconto circa le ragioni dell’allontanamento dalla Nigeria, ma ha anche accertato che la zona di sua provenienza non era caratterizzata da situazioni di diffuso ed indiscriminato conflitto e rischio per la vita dei cittadini, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate (EASO aggiornato al novembre 2018). Va aggiunto che le censure sono svolte in maniera del tutto astratta e generale, dovendosi osservare che il ricorrente – a sostegno delle sue tesi – invoca fonti EASO aggiornate al giugno 2017, e quindi anteriori a quelle utilizzate dalla Corte di appello, mentre non illustra alcuna fonte successiva specifica da cui trarre opposte conclusioni.
Va rammentato, in proposito, che “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate o superate da altre più aggiornate, ovvero ricavate da COI non idonee, in quanto non comprese tra quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.” (Cass. n. 19919 del 13/07/2021) e che “In tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.” (Cass. n. 22769 del 20/10/2020), di guisa che la decisione impugnata è immune dal vizio denunciato.
3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile.
Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l’assenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e verificare se il quadro generale di violenza diffusa e indiscriminata fosse idoneo a integrare una situazione di vulnerabilità rilevante per il riconoscimento della protezione umanitaria; avrebbe dovuto, quindi, accertare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale in comparazione con la situazione di integrazione raggiuta nel Paese di accoglienza, ma non lo aveva fatto.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez. Un. 29459 del 2019, Cass. n. 7599 del 2020 e Cass. n. 4455 del 2018 perché la Corte catanzarese, nel caso in esame, ha rilevato sia l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale”, sia la mancanza di prova circa l’integrazione in Italia. La censura si limita a sollecitare, inammissibilmente, la reiterazione delle valutazioni di merito.
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva del resistente.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021