Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41504 del 24/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6347-2021 proposto da:

N.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato *****;

– ricorrente –

contro

;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1178/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:

N.P., nata in Nigeria (*****), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dinanzi il Tribunale di Catanzaro con esito sfavorevole, confermato dalla sentenza della Corte territoriale impugnata.

La richiedente ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi. Il Ministero dell’interno ha depositato mero atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:

I) Errore di procedura – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione del principio del contraddittorio e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato violazione del diritto di difesa.

La ricorrente, rammentato che la Corte di appello, discussa la causa all’udienza del 18/2/2020, la aveva riservata in decisione, si duole che la Corte distrettuale non abbia esaminato la richiesta di remissione della causa in istruttoria formulata in data ***** dalla difesa, prima che in data ***** venisse pubblicata la relativa sentenza – con allegazione di ampia documentazione attestante che la richiedente era ospite della ***** poiché era stata vittima di tratta ed aveva intrapreso un percorso psicologico riabilitativo teso ad una sua integrazione in Italia ed abbia, in conseguenza, omesso il provvedimento istruttorio indispensabile al fine del vaglio documentale, tale da tradursi in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

II) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità; violazione del D.Lgs., artt. 8 e 27, per inottemperanza all’obbligo di cooperazione istruttoria, riferita alla valutazione di non credibilità compiuta dalla Corte di merito.

III) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, con riferimento al diniego dello status di rifugiato.

IV) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 14, comma 1, lett. b) e c), con riferimento al diniego della protezione sussidiaria.

V) Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in merito al dinego della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

Secondo consolidato principio, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l’attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., fissato per l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali (Cass. n. 16800 del 26/06/2018); tuttavia, la parte che sia incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile può avvalersi dell’istituto della rimessione in termini, sia secondo la disposizione di cui all’art. 184-bis c.p.c., che quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, che presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. Sez. U. n. 27773 del 2020) e sempre che la parte si sia attivata con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. n. 25289 del 2020).

Come si evince dal tenore del motivo, la difesa della ricorrente- pur avendo prospettato di avere articolato una richiesta di remissione in istruttoria, che sarebbe stata inammissibile per le ragioni anzidette – ha, in realtà, inteso formulare una richiesta di remissione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, giacché ha addotto la necessità di produrre documentazione rinvenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni, rilevante per la valutazione complessiva della credibilità della richiedente e della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale richieste, oltre che della situazione di vulnerabilità della cittadina straniera, in quanto afferenti a suoi personali trascorsi drammatici, avendo esposto di essere stata vittima di tratta e di avere intrapreso un percorso per superare le problematiche psicologiche a ciò conseguite.

Tale istanza venne inoltre presentata prima della decisione della causa.

La decisione impugnata risulta, pertanto, viziata in quanto non risulta che tale istanza, qualificabile come istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, sia stata esaminata e valutata alla luce dei principi prima ricordati, come era onere della Corte distrettuale che dovrà provvedervi in sede di rinvio.

3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi, in quanto la decisione in ordine alla richiesta di remissione in termini è potenzialmente idonea a spiegare i suoi effetti sulla complessiva statuizione.

4. In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021

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