LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24725/2014 R.G. proposto da:
P.G.E., (C.F. *****), in qualità di associato dell’Associazione Sportiva Max Muscle, rappresentato e difeso dall’Avv. MARIO PICA in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2819/14/14, depositata in data 7 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
1. Il contribuente P.G.E. ha impugnato un avviso di accertamento emesso nei confronti dell’Associazione sportiva *****, relativo al periodo di imposta 2004, con il quale si recuperavano maggiori imposte dirette e IVA. L’avviso traeva origine da un PVC, in forza del quale veniva disconosciuta la natura di ente non commerciale dell’associazione, qualificata quale società di fatto, riconducibile ai membri del consiglio direttivo, sottoposta al normale regime tributario e non a quello agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. Il contribuente ha dedotto la natura di ente non commerciale dell’associazione quale associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
2. La CTP di Roma ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente e quello di altra socia, ritenendo che l’associazione partecipata dai contribuenti avesse i requisiti richiesti per le associazioni sportive dilettantistiche, salvo che per l’esercizio del bar e della vendita di abbigliamento sportivo.
3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 7 maggio 2014, nel dare atto della riunione degli appelli dell’associazione e di altra contribuente, ha accolto gli appelli dell’Ufficio. Ha osservato il giudice di appello che l’associazione contribuente non ha mai rivestito la qualità di ente non commerciale, avendo la stessa svolto l’attività di palestra frequentata da non soci. Ha, poi, rilevato il giudice di appello la mancata predisposizione di un registro dei verbali delle assemblee, l’irregolare tenuta dei libri sociali, l’assenza del bilancio e del rendiconto economico e finanziario (indicato come “rendimento”). Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che la formale presenza di un atto costitutivo e di uno statuto non siano idonei a comportare la natura non commerciale dell’associazione, stante l’accertata assenza di partecipazione alla vita sociale dei fruitori dei servizi di palestra, osservandosi come fossero state versate ben poche quote sociali. Ha, infine, osservato la CTR che dalla documentazione rinvenuta dagli agenti verbalizzanti fossero stati rinvenute uscite di danaro, idonee a far presumere una distribuzione indiretta di utili, in contrasto con la disposizione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 148. Da tali elementi è stato dedotta la natura non commerciale dell’associazione contribuente, osservandosi, al riguardo, che i contribuenti non hanno assolto all’onere della prova contraria loro incombente.
4. Propone ricorso per cassazione il contribuente P.G.E. affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; l’ente impositore non si è costituito in giudizio.
5. Con ordinanza in data 20 dicembre 2018 è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi. Osserva il contribuente P.G.E. – deducendo di avere promosso controdeduzioni avverso l’appello dell’Ufficio – che la sentenza conterrebbe una mera elencazione degli elementi addotti dall’Ufficio. Osserva come che le discordanze riscontrate nella firma dei verbali del consiglio direttivo dell’associazione conseguono a meri errori di trascrizione, evidenziando come le uscite di cassa risultanti degli assegni intestati ai membri del consiglio direttivo fossero rimborsi spese. Contesta l’accertamento in fatto relativo all’assenza di partecipazione alla vita sociale, ritenendo che – con la sola eccezione del bar e della vendita di articoli di abbigliamento – le altre attività a pagamento rientrerebbero negli scopi dell’associazione. Osserva, inoltre, il contribuente, che in caso di mancanza dei requisiti di cui all’art. 148 TUIR, non deriverebbe la perdita della qualifica di ente commerciale, essendo all’associazione contribuente applicabile l’art. 149 TUIR. Evidenzia, inoltre, la regolare tenuta della contabilità. Contesta, infine, la determinazione del reddito imponibile effettuato dall’Agenzia nei suoi confronti.
2. Preliminare all’esame del merito è la circostanza, riscontrabile dagli atti del fascicolo del merito, che l’avviso di accertamento è stato notificato, oltre che al contribuente e alla socia P.M., già parte del giudizio di appello (e non evocata nel giudizio di legittimità), anche al terzo associato P.V.. La circostanza risulta, del resto, indirettamente dalla stessa sentenza impugnata, ove si menziona l’esistenza di tre componenti del Consiglio direttivo dell’associazione (pag. 3, terzo capoverso della sentenza), nonché dallo stesso ricorso, ove si menziona che l’avviso di accertamento trae origine da un’unica verifica e da un conseguente unico PVC, relativo anche ad altro precedente periodo di imposta, che aveva coinvolto anche “uno degli associati sig. P.V.”. Sicché si impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’associato pretermesso, posto che non rileva l’assenza dell’evocazione dell’associazione unicamente sul presupposto che siano presenti in giudizio tutti i soci della stessa (Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39359; Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29128), circostanza insussistente nel caso di specie. Circostanza che si impone, parallelamente, anche in forza della riqualificazione, operata dall’avviso di accertamento impugnato, dell’associazione quale società di fatto, come risulta dalla sentenza impugnata, per la quale l’esigenza del litisconsorzio è in re ipsa a termini del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5, essendo la stessa equiparata alla società collettiva irregolare (Cass., Sez. V, 27 settembre 2018, n. 23261; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 24025).
3. Pronunciandosi sul ricorso, deve dichiararsi la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso P.V., rimettendosi la causa al primo giudice per gli incombenti di rito (giudizio nel quale dovrà essere presente anche la socia P.M., già evocata nei gradi di merito ma non nel presente giudizio di legittimità), al quale competerà anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, rimettendo la causa alla CTP di Roma, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2021