LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14836/2016 proposto da:
Equitalia Centro S.p.a., (Già Equitalia Sardegna s.p.a. già
Sardegna riscossione s.p.a. già Bipiesse Riscossioni s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini n. 12, presso lo studio dell’avvocato Papa Malatesta Alfonso, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Orazio n. 3, presso lo studio dell’avvocato Bellini Vito, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 202/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
Equitalia Centro SPA (di seguito, Equitalia) ricorre, affidandosi a cinque mezzi, corroborati da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, in epigrafe indicata che, in totale riforma della pronuncia del Tribunale di Sassari, ha accertato che Poste Italiane Spa aveva diritto di applicare una commissione per ciascun versamento dell’ICI effettuato mediante bollettino postale sui conti correnti intestati a Bipiesse Riscossioni SPA ed indi ad Equitalia SPA, succedutesi nel servizio per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, nella misura di Euro 0,05 per il periodo dal 1/4/1997 al 1-/6/2001 e nella misura di cui ai documenti di sintesi via via succedutisi nel tempo per il periodo successivo al 1/1/2004, ed ha condannato Equitalia Spa al relativo pagamento, oltre interessi dalla data di ciascuna operazione al saldo, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Poste Italiane Spa (di seguito, Poste) ha resistito con controricorso e memoria.
Per quanto ancora interessa, Poste chiese al Tribunale di Sassari la condanna della concessionaria alla riscossione al pagamento, in base alle tariffe determinate, della commissione unitaria dovuta su ciascuna operazione di versamento della imposta locale (ICI), effettuata dal singolo contribuente mediante bollettino postale, sul conto corrente acceso ed intestato alla Bipiesse SPA, già concessionaria del servizio. Il Tribunale di Sassari rigettò la domanda.
La Corte territoriale ha accolto l’impugnazione di Poste, ritenendo fondata la pretesa, e ha condannato la concessionaria al pagamento nei termini prima ricordati.
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo Equitalia denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che va individuato, alla stregua della censura stessa, nell'”accertamento che tra le parti v’era un accordo circa la rinuncia alle stesse commissioni” (fol. 13 del ricorso). La ricorrente si duole che la sentenza non abbia rilevato la “rinuncia di Poste alle commissioni di incasso in oggetto” (fol. 13 del ricorso) e non abbia né esaminato, né motivato sulla questione, nonostante tale circostanza avrebbe dovuto essere desunta – a parere della ricorrente – dalla lettera datata 26/3/1997 di Poste Italiana e dalla mancata applicazione della commissione, da parte di Poste nei confronti di Equitalia, per anni.
1.2. Il motivo è inammissibile.
“L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo” (Cass. n. 22397/2019).
Nel caso di specie la censura, come si evince dal tenore letterale della stessa, non indica un fatto storico, costitutivo, estintivo o modificativo, decisivo di cui sia stato omesso l’esame (cfr., Cass. Sez. U. nn. 8053/2014 e 8054/2014; Cass. Sez. U. n. 33017/2018), ma prospetta la mancata disamina di una questione giuridica, segnatamente, afferente alla possibilità di accertare la ricorrenza o meno di una rinuncia alla percezione delle commissioni di cui si discute da parte di Poste Italiane, che – a parere della ricorrente avrebbe potuto desumersi da una lettera del 26/3/1997 inviata da un dirigente di Poste in risposta ad Ascotributi, nonostante queste non fossero le parti del rapporto contrattuale di cui si discute. Risulta da ciò evidente che la doglianza non deduce tanto l’omesso esame di un fatto storico, ma la mancata condivisione del percorso valutativo attraverso il quale la ricorrente ha attribuito a tale lettera il valore di una rinuncia nei rapporti inter partes.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1994, art. 2, commi 18 e 2 e la violazione dell’art. 2597 c.c., per non avere accertato la Corte d’appello che nel caso di specie le condizioni contrattuali stabilite da Poste non rispettavano la parità di trattamento tra i diversi correntisti con conseguente violazione e falsa applicazione delle norme indicate.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Va rilevato che la Corte di appello, come si evince con una certa facilità, nonostante un evidente refuso, ha escluso la ricorrenza della violazione del principio di parità di trattamento, confrontando le condizioni economiche del servizio praticate ai correntisti con quelle previste per il concessionario a seguito della sottoscrizione del D.D.S. n. 27 del 2006 (fol. 9 della sent. imp.) ed ha compiuto, in tal modo, un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
La doglianza, che si traduce nella surrettizia richiesta di riesame, in presenza dei chiaro riferimento – sia pure de relato – agli elementi economici in concreto comparati dal giudice del gravame, non illustra l’assunto astrattamente prospettato, secondo il quale la Corte distrettuale avrebbe disatteso il principio di parità di trattamento non avendo provveduto ad accertare “se le condizioni contrattuali stabilite da Poste rispettino o meno la parità di trattamento tra i diversi correntisti a parità di condizioni “tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell’esigenza di difesa e di sviluppo dei volumi di traffico” (cfr. la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 20)” (fol. 15 del ricorso); in particolare, manca del tutto la concreta indicazione dei fatti e delle emergenze processuali che, in relazione al caso in esame, avrebbero potuto condurre ad opposte conclusioni e lo scrutinio del motivo comporterebbe pertanto un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità.
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1,3 e 13; la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118 e l’inapplicabilità del D.P.R. n. 144/2001 in relazione alle “variazioni unilaterali” delle condizioni contrattuali.
A parere della ricorrente tale disciplina – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale – non era applicabile perché, nel caso in esame, non ricorreva la mera variazione di una commissione già prevista, ma l’introduzione ex novo di una commissione che sino ad allora, e per anni, era stata riconosciuta come non dovuta – come evincibile dalla lettera di Poste Italiane in data 26 marzo 1997.
Sotto altro profilo, aggiunge che Poste era in ogni caso tenuta al rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, tra cui l’art. 118 TUB, e che, in base a tale norma, lo jus variandi è ammesso solo a fronte del diritto del cliente a recedere, ma, poiché l’agente della riscossione non può recedere dal contratto pena l’interruzione di un pubblico servizio, non può lo stesso essere soggetto allo jus variandi.
3.2. La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.
3.3. Quanto al primo, esso presuppone l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dello stesso.
3.4. Il secondo è inammissibile per mancato conseguimento dello scopo della critica della sentenza. La censura non appare comprensibile perché per un verso si afferma che “Poste è in ogni caso vincolata alle norme sulla trasparenza bancaria tra cui l’art. 118 TUB”, per l’altro si dice che in base al detto art. 118 lo jus variandi è ammesso solo a fronte del diritto del cliente di recedere dal contratto, ma, posto che l’agente della riscossione non può recedere dal contratto pena l’interruzione di un pubblico servizio (impedendo ai contribuenti di pagare l’ICI mediante bollettino postale), non potrebbe costui essere soggetto allo jus variandi. Invocando ed escludendo ad un tempo l’applicabilità dell’art. 118 sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, non si comprende se la ricorrente denunci la mancata applicazione dell’art. 118, come sembrerebbe dall’esordio della censura.
In ogni caso va rammentato che nel conto corrente postale in corso, aperto dai concessionari della riscossione ai fini del versamento dell’ICI da parte dei contribuenti secondo il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, Poste Italiane ha la facoltà, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18, di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purché ne dia comunicazione con le forme previste dall’ordinamento, le quali, a decorrere dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 144 del 2001, consistono in quelle previste dall’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, e dunque – prima della modifica di tale disposizione ad opera del D.L. n. 179 del 2012, art. 24-bis, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012 – nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell’invio di avviso ai correntisti (Cass. n. 4408/2017; Cass. n. 26611/2021, in motivazione), adempimenti che nella specie il giudice di merito ha accertato essere stati eseguiti, avendo ritenuto applicabile del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3.
4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Cost. e dell’art. 117 Cost., comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10; L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20; D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1,3 e 13, e si chiede la disapplicazione della normativa italiana in contrasto con la normativa Europea.
La ricorrente deduce che la normativa nazionale, che aveva costituito in capo a Poste Italiane un monopolio legale rispetto alla riscossione dell’Imposta locale, così come affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 7169/2014), configura un “aiuto di stato”, trattandosi dell’istituzione di una posizione selettiva in quanto destinata a favorire una sola impresa (Poste Italiane, per l’appunto) attiva in numerosi altri settori, a discapito delle altre, ragione per cui la normativa in questione doveva, in subordine, essere disapplicata, costituendo una posizione dominante, visto che la misura della commissione da pagare era determinata unilateralmente (senza alcun riferimento ad un parametro oggettivo che permettesse di valutarne congruità ed equità), era applicata retroattivamente ed, infine, era posta a carico del contraente che aveva l’obbligo legale di avvalersi del servizio di pagamento in questione.
La ricorrente osserva ancora, in subordine, che il comportamento di Poste di richiesta di pagamento di una commissione, priva di ancoraggio a parametri oggettivi, per ogni versamento effettuato sui conti correnti postali obbligatoriamente aperti dai concessionari della riscossione configura abuso di posizione dominante vietato dall’art. 102, lett. a) TFUE.
4.2. Il motivo è infondato laddove sostiene la sussistenza di un “aiuto di Stato” in favore di Poste; e’, invece, inammissibile laddove prospetta l’abuso di posizione dominante da parte di Poste.
4.3. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) è tenuto a pagare a Poste Italiane SPA un corrispettivo per l’accensione e la tenuta del conto corrente sul quale i contribuenti possono versare l’imposta, atteso che, pur essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e pur operando, quindi, Poste Italiane in regime di monopolio legale, ai sensi dell’art. 2597 c.c., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio (Cass. Sez. U. n. 7169/2014).
Sulla questione è intervenuta, nell’ambito di altra controversia di analogo tenore, la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 5381/2017).
La Corte di Giustizia con la sentenza del 3 marzo 2021, nelle cause riunite C-434/19 e C435/19, ha affermato che l’art. 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un “aiuto di Stato”, ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SPA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
4.4. Questa Corte, alla luce della anzidetta sentenza Eurounitaria ha già avuto modo di affermare, con principio che qui si ribadisce, che “Non costituisce “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107 TFUE la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane s.p.a., per consentire il versamento dell’imposta da parte dei contribuenti, e a pagare una commissione per la gestione di tale conto corrente, perché la commissione che i comuni impositori hanno l’obbligo di pagare ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI da loro assicurata non è destinata a compensare i costi aggiuntivi che i concessionari sono tenuti a sopportare per l’obbligo di disporre del conto corrente presso Poste Italiane.” (Cass. n. 26611/2021, conf. Cass. n. 26607/2021; Cass. n. 26608/2021; Cas. n. 26614/2021).
Come è stato già chiarito, infatti, “In via assorbente rispetto all’apprezzamento della sussistenza delle altre condizioni elencate dalla Corte di giustizia, manca secondo questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’aiuto di Stato, la condizione dell’acquisizione del servizio da parte del concessionario mediante non risorse finanziarie proprie, ma mediante risorse statali. L’acquisizione mediante risorse statali si verificherebbe nell’ipotesi di esistenza di un meccanismo di compensazione integrale dei costi aggiuntivi risultanti dall’obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane. Per risorse statali si intendono, come precisa il giudice unionale, “tutti gli strumenti pecuniari di cui le autorità pubbliche possono effettivamente servirsi per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato”.
La Corte di giustizia dubita dell’esistenza del meccanismo di compensazione in discorso. Al riguardo va richiamato il passaggio rilevante della decisione: “50. Certamente, dalle ordinanze di rinvio emerge che, in forza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, i comuni impositori hanno l’obbligo di pagare una commissione ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI da loro assicurata. Tuttavia, se è vero che tali somme sono palesemente di origine pubblica, nulla indica che esse siano destinate a compensare i costi aggiuntivi che possono risultare, per i concessionari, dal loro obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso Poste Italiane e che lo Stato garantisca in tal modo la copertura integrale di tali costi aggiuntivi. Spetta al giudice del rinvio appurare una tale circostanza. 51. Occorre inoltre rilevare che né dalle ordinanze di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l’eventuale costo aggiuntivo generato dall’obbligo di acquisizione di servizi presso Poste Italiane, di cui trattasi nei procedimenti principali, debba essere integralmente sopportato dai contribuenti o che sia finanziato da un altro tipo di contributo obbligatorio imposto dallo Stato. 52. Ciò posto, anche se non sembra, prima facie, che le commissioni versate dai concessionari a Poste Italiane, in relazione all’apertura e alla gestione dei conti correnti che essi sono tenuti a possedere presso Poste Italiane, possano essere considerate concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali, spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza, non potendo la Corte effettuare un esame diretto dei fatti relativi alle controversie oggetto dei procedimenti principali”.
La commissione che i comuni impositori hanno l’obbligo di pagare ai concessionari per l’attività di riscossione dell’ICI non è destinata a compensare i costi aggiuntivi derivanti, per i concessionari, dall’obbligo di disporre di un conto corrente postale perché la commissione è corrisposta anche per il caso di versamento diretto dell’imposta da parte del contribuente al concessionario. Va rammentato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 3, prevede quanto segue: “L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all’art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 Lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di Euro 1,81 ed un massimo di Euro 51,65 per ogni versamento effettuato dal contribuente”.
Come si evince chiaramente dalla disposizione citata, la commissione grava sul Comune in misura percentuale sulle somme riscosse, indipendentemente dalle modalità di riscossione, e dunque anche nel caso di versamento diretto al concessionario. Trattasi quindi di commissione che già sul piano normativo è configurata in modo indipendente dal costo risultante dall’obbligo di disporre di un conto corrente. In linea ipotetica potrebbe in concreto verificarsi una riscossione esclusivamente mediante versamento diretto, e ciò nondimeno permarrebbe l’obbligo di pagamento al concessionario della commissione. Trattasi pertanto di commissione che sul piano finanziario esula del tutto dai costi sopportati per la tenuta del conto corrente postale.” (Cass. n. 26611/2021).
4.5. Ne’ ai fini dell’integrazione dell’aiuto di Stato può farsi riferimento alla disciplina richiamata da Equitalia nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ossia del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 61, comma 3, ed D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 1 e art. 58, comma 2. Trattasi della disciplina dei compensi e rimborsi spese spettanti al concessionario del servizio di riscossione dei tributi in modo indifferenziato per tutta l’attività di riscossione, senza che possa essere identificabile il nesso di specifica destinazione alla compensazione dei costi aggiuntivi per la riscossione dell’ICI.
4.6. Quanto alla sussistenza di un abuso di posizione dominante, considerata quale seconda ipotesi di non conformità della normativa interna (che assoggetta i concessionari al pagamento della commissione fissata unilateralmente da Poste Italiane) a quella dell’Unione Europea di cui all’art. 102 (che vieta ogni comportamento di abuso di posizione dominante), risulta prioritario osservare che la Corte di Giustizia, nella decisione in commento, ha indicato che il giudice del rinvio avrebbe dovuto fornire informazioni precise sulle caratteristiche del mercato rilevante, sulla sua estensione geografica e sull’eventuale esistenza di servizi equivalenti (V. p. 79 della decisione).
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Tanto premesso, deve preliminarmente osservarsi che la censura non contiene informazioni che consentano di identificare che siano stati tempestivamente e ritualmente sottoposti ai giudici del merito gli elementi costitutivi di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 102 TFUE, in quanto non è dato conoscere con sufficiente precisione il mercato rilevante a livello di servizi di cui trattasi e della sua estensione geografica, nonché le quote di mercato detenute dalle diverse imprese operanti nel suddetto mercato; né può assumersi che già solo il fatto di obbligare i concessionari a disporre di un conto corrente per la riscossione dell’ICI conferisca a Poste italiane una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato interno (cfr. in tema, Cass. n. 26614/2021).
Ne’, infine, la censura chiarisce le ragioni per le quali la normativa italiana potrebbe condurre Poste Italiane ad abusare della sua posizione (v. p. 80 della decisione della Corte di Giustizia).
Pertanto, in tale sede di giudizio di legittimità, non è possibile svolgere un vaglio delle circostanze di cui sopra, trattandosi di questioni fattuali non evincibili ex actis e comunque non rinvenibili nella censura.
5.1. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle questioni di costituzionalità proposte da Equitalia Sardegna SPA; in subordine si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10; L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20; D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, già oggetto del quarto motivo di ricorso, alla cui trattazione si rinvia.
5.2. Il motivo è inammissibile.
Invero, “La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che postuli l’applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorché non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia stato validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione” (Cass. n. 1358/1999; Cass. n. 6963/2004) e, nel caso di specie, la ricorrente ha riproposto in sede di legittimità le questioni.
6.1. Vengono, infatti, nuovamente prospettate dalla ricorrente le tre questioni di legittimità costituzionale, da valutare sul piano della possibile fondatezza.
6.2. In primo luogo, sarebbe costituzionalmente illegittimo il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, commi 2 e 3; dell’art. 2, comma 18 in parte qua, della L. n. 662 del 1996 e del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, per violazione dell’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento agli artt. 102,106,107,108 TFUE (già artt. 82,86,87 e 88 TCE): sussisterebbe, in thesi, contrasto tra l’obbligo del concessionario a contrarre con Poste (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, commi 2 e 3) e il potere unilaterale di Poste di imporre commissioni ai correntisti ex art. 2, comma 18 in parte qua, della L. n. 662 del 1996 ed D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, da un lato, e gli artt. 102,106,107,108 TFUE (già artt. 82,86,87 e 88 TCE) dall’altro, onde sarebbe necessaria la disapplicazione del diritto interno contrastante con il diritto Eurounitario. Qualora, invece, si ritenga che il diritto Eurounitario sia privo del requisito dell’effetto diretto, la causa andrebbe rimessa alla Corte Costituzionale per sussistenza dell’incostituzionalità della dell’art. 2, comma 18 in parte qua, della L. n. 662 del 1996 e del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, nella parte in cui il potere unilaterale, conferito a Poste Italiane, rispettivamente di “stabilire commissioni a carico dei correntisti postali” e di applicare “ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli” sia applicabile al contratto di conto corrente del concessionario della riscossione imposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, commi 2 e 3, per violazione dell’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento agli artt. 102,106,107,108 TFUE. La incostituzionalità sussisterebbe perché l’obbligo a contrarre del concessionario verrebbe a saldarsi al potere di Poste Italiane di imporre commissioni, e quindi Poste Italiane avrebbe il potere di stabilire unilateralmente il corrispettivo anche per la prestazione di cui si tratta.
6.3. Con la seconda questione di costituzionalità della normativa speciale interna si asserisce, in riferimento all’art. 3 Cost. e art. 41 Cost., commi 1 e 2, che la posizione dominante/monopolistica di Poste Italiane genererebbe un vincolo assai gravoso sulla libertà dell’iniziativa economica e dell’autonomia contrattuale della ricorrente, che si troverebbe in una posizione deteriore rispetto a quella della sua controparte in un negozio obbligatorio.
6.4. La terza questione di incostituzionalità, si rapporta ancora all’art. 3 Cost., con riferimento del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10,L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18 e del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e della manifesta irrazionalità.
6.5.1. Tutti i profili di incostituzionalità sollevati sono manifestamente infondati.
6.5.2. Quanto alla prima questione, essa è interamente assorbita dagli argomenti spesi in relazione a quella, del tutto analoga, rimessa dinanzi alla Corte di Giustizia con l’ordinanza interlocutoria Cass. n. 14081/2019 e, conseguentemente, sia dalle risposte rese dalla pronuncia Eurounitaria, sia da quanto sopra affermato nell’ambito della verifica da essa richiesta che ha portato ad escludere che ricorra un’ipotesi di “aiuto di stato” e di contrasto, quindi, con la normativa Europea richiamata nella rubrica della prima questione di costituzionalità.
6.5.3. Quanto alla seconda, essa risulta non supportata da argomenti specifici e concreti, non avendo la ricorrente indicato come la sua posizione sarebbe stata migliore se lo stesso servizio le fosse stato prestato da un istituto bancario. Pertanto, rimane una affermazione meramente assertiva quella secondo cui sarebbe stato posto a carico della ricorrente un vincolo assai gravoso.
Ne’ la gravosità appare coincidente con la onerosità stessa del rapporto, in quanto la finalità che la ricorrente ha perseguito è stata l’esclusione del diritto di Poste Italiane a ricevere un corrispettivo per le sue prestazioni (la c.d. commissione), sull’importo di esse, non avendo mai indicato concrete alternative consistenti nella richiesta di importi minori.
L’assenza, infine, di un vincolo gravoso è stata implicitamente ma inequivocamente esclusa da Sez. U. n. 7169/2014 con l’argomento della incomparabile capillarità del servizio, che non può certo dirsi superato, trattandosi di un tributo imposto da tutti i Comuni italiani.
6.5.4. La terza questione di incostituzionalità è riferita all’art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.
Premesso che quanto si è appena rilevato sul particolare vantaggio della presenza capillare in tutto il territorio nazionale derivante dalla fruizione del conto corrente postale è già sufficiente a rendere manifestamente infondata la questione, non si può non rilevare che essa viene presentata in modo intrinsecamente contraddittorio: dapprima si lamenta che non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche peculiari come cliente della ricorrente, lamentandosi un trattamento non differenziato rispetto a “un qualsiasi correntista” che, nello stesso tempo, la ricorrente sembra voler invocare.
Ancora, non si specifica, in alcun modo, quale vantaggio sarebbe stato completamente perso dalla ricorrente, ovvero che cosa avrebbe potuto ottenere in più di quanto ottenuto da Poste Italiane se altri soggetti le avessero prestato lo stesso servizio.
7. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021