LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35426/2019 proposto da:
M.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Comano 95, presso lo studio dell’avvocato Faraon Luciano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Faraon Andrea;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Vicenza;
– intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 9063/2019 depositato il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. K.B., proveniente dal Ghana, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era ricercato dalle autorità locali per l’accusa di omicidio stradale: ha raccontato che mentre si trovava alla guida di una moto insieme ad un amico investiva una persona che moriva dopo tre giorni in ospedale dopo che gli era stato prestato il dovuto soccorso. Ha aggiunto di essere impaurito dalle ritorsioni subite dalla famiglia della vittima, ed ha dedotto di non poter trovare alcuna tutela da parte delle autorità di polizia e giudiziarie locali rispetto ad eventuali aggressioni.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il giudice violato i canoni di legale interpretazione e degli elementi istruttori emettendo un decreto con motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
1.1. Assume, al riguardo, che non era stato rispettato il paradigma interpretativo predicato dalla norma richiamata, con riferimento sia alla coerenza interna che a quella esterna del racconto, posto che non erano state acquisite informazioni attendibili ed aggiornate sulle condizioni generali del paese di origine, anche in relazione alla sicurezza garantita dalle autorità pubbliche.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.3. Si osserva, infatti, che il Tribunale ha esaminato, con argomentazioni al di sopra della sufficienza costituzionale, la narrazione del ricorrente, evidenziando le contraddizioni che erano emerse ed affermando che in ragione della scarsa attendibilità del racconto non sussistesse alcun rischio di subire trattamenti disumani e degradanti in quanto non era stata documentata la vicenda narrata: il primo giudice, infatti, ha affermato che sussistevano inspiegabili vuoti temporali fra la data dei fatti accaduti e quella della fuga; e che egli era rimasto nel proprio paese per due settimane dopo l’evento luttuoso, senza che fosse ricercato o arrestato dalla polizia, circostanza ritenuta contraddittoria rispetto alle minacce denunciate che egli aveva allegato come causa della sua fuga.
1.4. Non appare, dunque, fondata la censura volta a contestare la omessa valutazione di fatti narrati in sede di audizione, ovvero la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dettato in tema di obblighi di informazione relativi al paese di origine, da acquisire ex officio qualora, in mancanza di prove, tali informazioni si rendano necessarie per una complessiva valutazione di coerenza della narrazione: nella specie, non ricorre alcun vizio di scomposizione atomistica del racconto, né un’analisi di singole circostanze isolate dal contesto e condotta in modo del tutto avulso rispetto alla struttura complessiva del narrato.
1.5. Fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, è necessario considerare come la difesa del ricorrente abbia, per altro verso, omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte del giudice del merito, delle vicende di fatto asseritamente trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto ad una diversa risoluzione dell’odierna controversia.
1.6. Attraverso le odierne censure, dunque, il ricorrente altro non prospetta se non una rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo il proprio soggettivo punto di vista, in una dimensione solo astrattamente critica, come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo per converso ritenersi che la motivazione adottata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne il percorso logico, che si dipana in termini lineari e logicamente coerenti, sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di sufficiente ragionevolezza ed accettabile congruità logica.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale falsamente applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in violazione dei criteri legali di vantazione degli elementi di prova, con riferimento ai riscontri esterni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, limitandosi a un giudizio parziale e, comunque, personale ed apodittico sulla credibilità del racconto, addivenendo perciò ad una motivazione contraddittoria.
2.1. Il motivo risulta logicamente assorbito, in ragione della decisione in punto di credibilità, posto che la positiva valutazione di essa rappresenta un presupposto imprescindibile per l’esame della fattispecie.
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per nullità del decreto e per motivazione apparente, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6 T.U.I., nonché al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il tribunale esaminato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza e per aver quindi adottato, sul punto, una motivazione apparente.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. La motivazione del Tribunale risulta, infatti, apodittica e meramente enunciativa, nonché priva di riferimenti specifici al caso concreto: non risulta esaminata in alcun modo la documentazione prodotta a sostegno dell’integrazione vantata, né sono state acquisite COI attendibili ed aggiornate sul livello di tutela dei diritti umani, al fine di formulare un serio giudizio di comparazione.
3.3. Questa Corte al riguardo ha affermato che “in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, a condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021).
3.4. Ed è stato altresì affermato che:
1. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine de richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che i giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.
3.5. Il Tribunale si è discostato dai principi sopra riportati: conseguentemente il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile