Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41528 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37588/2019 proposto da:

I.I., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodoro 26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1. – I.I. è cittadino del Niger.

Ha raccontato che, per vicende legate ad un acquisto di terreni, i suoi concittadini hanno inscenato una sommossa nella quale il padre ed il fratello sono rimasti uccisi; mentre della madre e della sorella non si sono avute più notizie.

Invano si è rivolto alle forze dell’ordine per cercare di rintracciarle, ed è dunque dovuto fuggire anche lui, passando per la Libia.

2. – Il Tribunale di Napoli ha ritenuto il racconto inverosimile e lacunoso, ed ha rigettato la protezione internazionale; ha altresì escluso situazioni di conflitto armato in Niger, ed infine, quanto alla protezione umanitaria ha ritenuto di escluderla in quanto, oltre alla situazione del paese di origine, non ostativa, il ricorrente alcunché ha allegato quanto alla sua integrazione in Italia.

3. – Il ricorso è basato su quattro motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5. – Con il primo motivo il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, convertito in L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3 e 77 Cost..

Ritiene il ricorrente che la disciplina di questa materia è stata attuata con decreto legge senza che ricorressero i presupposti di necessità ed urgenza per ricorrere a tale strumento normativo.

La questione è stata già negativamente risolta da questa Corte.

E’ stato infatti ritenuto che “e’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poiché la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime”. (Sez. 1, 17717/2018; Sez. 1, 28119/2018).

6. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Secondo il ricorrente il Tribunale è incorso in nullità in quanto, non essendo disponibile la videoregistrazione del colloquio davanti all’organo amministrativo, il giudice di merito avrebbe dovuto fissare udienza di comparizione per l’interrogatorio del ricorrente, adempimento invece mancato.

Il motivo è inammissibile.

Intanto non è dimostrato che mancasse la videoregistrazione, ed incombeva al ricorrente farlo.

7. – Il terzo motivo anche esso propone questione di legittimità costituzionale della L. n. 25 del 2017, art. 35 bis, nella parte in cui ha introdotto il rito camerale, escludendo l’appello.

Anche questo motivo è infondato, ma soprattutto inammissibile. E’ infatti una questione di legittimità, questa, che va sollevata al giudice di merito, ossia nella fase che si assume disciplinata in contrasto con la Costituzione.

Ad ogni modo, questa Corte ha già avuto modo di statuire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (sez. 1, 17717/ 2018).

7.1.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente ritiene insufficiente la valutazione fatta dal Tribunale in tema di protezione umanitaria, in particolar modo sotto il profilo della valutazione della situazione di origine.

1.- Il motivo è fondato.

Come precisato da questa Corte infatti “Quanto al procedimento di comparazione, giusta gli insegnamenti di questa Corte, anche a sezioni unite (Cass. n. 29459 del 2019), osserva il collegio come, con la sentenza 1104/2020, sia stato affermato il principio (cui il collegio intende dare continuità) della cd. “comparazione attenuata”, che prende le mosse da valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare considerazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione).

Il principio “di comparazione attenuata” risulta concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra condizione soggettiva del richiedente asilo e situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio.

Si deve conseguentemente affermare che, quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare, di grave, o addirittura di eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (Cass. 25734/2023).

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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