LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37597/2019 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in Roma P.za Apollodori 26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zotti Antonella;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 08/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1. – M.B. è cittadino del Senegal. Secondo quanto si apprende dal ricorso, ed in parte dal decreto impugnato, sarebbe fuggito dal suo paese a seguito dei contrasti avuti con i fratellastri per questioni ereditarie, oltre che per il clima di violenza esistente in quel Paese.
2. – Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale, innanzitutto rilevando che l’espatrio è avvenuto per ragioni private – una lite ereditaria – che non giustificano quella forma di protezione; osservando inoltre che in Senegal non è ravvisabile un conflitto armato generalizzato tale da giustificare la protezione sussidiaria; ed infine che queste stesse ragioni, unite al clima politico del Senegal di sostanziale rispetto dei dritti umani, impediscono anche la protezione umanitaria.
3. – Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.
Il secondo motivo denuncia invece insufficiente motivazione.
Entrambi riguardano la protezione sussidiaria, salva la censura, alla fine del secondo motivo, della decisione in tema di protezione umanitaria.
Possono quindi valutarsi insieme.
La censura attiene alla violazione del principio per cui il giudice di merito deve di sua iniziativa, o comunque ad integrazione della iniziativa di parte, accertare la situazione del paese di origine onde valutare elementi ostativi al rimpatrio e tali da imporre la protezione sussidiaria.
I motivi sono riferiti sia dell’art. 14, lett. b) che alla lett. c).
Essi sono infondati.
Intanto quanto alla lett. b), il pericolo di essere sottoposto a tortura o a trattamenti disumani presuppone che il ricorrente abbia allegato una vicenda che effettivamente lo espone a quel rischio: invece ha narrato di essere espatriato per una lite ereditaria.
La protezione da rischi di tortura o trattamenti disumani, nel paese di origine, presuppone una valutazione individualizzata, ossia non è ricavabile semplicemente dalla astratta probabilità di quegli eventi, ma deve essere stabilita in ragione della situazione personale del ricorrente.
Come è stato precisato da questa Corte: “Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. Il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1, 30105/2018).
Quanto alla lett. c) ed alla situazione di conflitto armato generalizzato, il Tribunale ha fatto riferimento a COI aggiornate (p. 6) per escludere l’esistenza in Senegal di un conflitto armato generalizzato.
Giova ricordare che “il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento. (Cass. 5675/2021).
6. – L’ultima parte del secondo motivo contiene una censura sulla protezione umanitaria: è prospettata quindi anche essa come un vizio di esame o motivazione della domanda.
Contesta al Tribunale, il ricorrente, di non aver tenuto in alcuna considerazione la sua integrazione in Italia.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale esclude che possa riconoscersi protezione umanitaria semplicemente osservando che in Senegal non vi sono pericoli per il godimento dei diritti umani, ma non tiene in alcun conto il livello di inserimento sociale del ricorrente in Italia.
Invero “in tema di protezione umanitaria, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della situazione di vulnerabilità allegata dal richiedente, il giudice del merito, in virtù del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, è tenuto ad operare una comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza, da valutarsi all’attualità, e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Sez. 1, 16119/2020).
E si è specificato che prioritaria, a tal fine, appare esigenza di valorizzare (pur sempre al fine di un giudizio comparativo tra tale condizione soggettiva e quella oggettiva del Paese d’origine sotto il profilo del rispetto dei diritti umani), una particolare situazione di vulnerabilità in una dimensione di comparazione “attenuata”, di tal che il giudice di merito è chiamato a verificare una concreta compromissione di una condizione soggettiva attuale, di fatto-diritto, realizzatasi nel Paese membro della UE – e non una semplice comparazione delle migliori o peggiori condizioni di vita nel Paese d’origine (Cass. 1104/2020).
7. – Il ricorso va dunque accolto in questi termini.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021