Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41530 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37598/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione e difeso dall’avv. Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1. – O.O. è cittadino nigeriano. Si apprende dal ricorso e dal decreto impugnato che è fuggito dal suo paese per evitare le vessazioni del padre, il quale voleva usarlo per riti violenti, cui già aveva sottoposto il fratello, che ne era morto.

Il ricorrente ha altresì riferito di essere stato abusato dal padre, nel contesto di questa volontà di indirizzarlo verso la magia.

2. – Il Tribunale di Napoli ha ritenuto inverosimile il suo racconto, ed ha rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico, cosi come quella di protezione internazionale, escludendo una situazione di conflitto armato in Nigeria. Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato la mancanza di allegazioni sufficienti da parte del ricorrente ed ha escluso violazione di diritti umani in Senegal.

3. – Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

5. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e mira a contestare il giudizio di inverosimiglianza che il Tribunale ha reso del racconto del ricorrente.

Il motivo non è specifico: più che altro lamenta uno scarso approfondimento istruttorio da parte dei giudici di merito, che ha influenzato la decisione.

Il motivo è infondato.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Il Tribunale ha motivato le ragioni del suo giudizio facendo notare le contraddizioni numerose in cui il ricorrente è incorso nel suo racconto (pp. 5-7).

Inoltre a pagina 8, il Tribunale ha effettuato anche un riscontro esterno delle dichiarazioni del ricorrente con la situazione del paese di origine quanto ad alcuni aspetti della vicenda narrata.

6. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. 251 del 2007, art. 14, sia lett. b) che lett. c).

Anche in tal caso la censura non è specifica, ma contrappone al giudizio del Tribunale, quanto alla situazione esistente in Nigeria, una diversa valutazione, che il ricorrente pretende sia quella rilevante, quanto ai pericoli di trattamenti disumani, e quanto alla esistenza di conflitti armati generalizzati.

Il motivo è infondato.

Intanto, avendo il Tribunale ritenuto non credibile il racconto, non aveva obbligo di valutare i presupposti per la protezione sussidiaria di cui dell’art. 14, lett. a) e b), ma soltanto i presupposti di cui alla lett. c) (Cass. 10286/2020).

E quei presupposti (lett. c), ha in realtà valutato, attraverso fonti attendibili ed aggiornate (p. 10).

Ne’ vale contrapporre situazioni di sporadica violenza o di terrorismo, in quanto ai fini della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua soia presenza sul territorio, tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Sez. 1 5675-2021).

7.- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 32, L. n. 286 del 1998, art. 5, omessa motivazione e nullità ex art. 132 c.p.c..

La censura riguarda la protezione umanitaria.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale non ha tenuto conto dei pericoli affrontanti per giungere in Italia, della situazione soggettiva del ricorrente, del suo inserimento in Italia, della situazione esistente in Nigeria.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, il Tribunale, che, da un lato, ha dato conto della situazione della Nigeria quanto alla violazione dei diritti umani, ha osservato la mancanza di allegazioni rilevanti: il ricorrente non avrebbe addotto alcunché onde consentire una adeguata valutazione della sua situazione soggettiva.

A fronte della mancata allegazione, che peraltro non è svolta neanche in ricorso, dove non sono indicati elementi per descrivere l’integrazione in Italia (in cosa consista, ossia), il giudizio del Tribunale non può essere censurato, non essendovi parametri di riferimento per poterlo fare.

8. – Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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