LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37789/2019 proposto da:
E.M., elettivamente domiciliato in Avellino, via Salvatore Pescatori, 60, presso lo studio dell’avv. Luigi Natale, che lo rappresenta e difende.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
Che:
1. – E.M. è cittadino della Nigeria. Ha raccontato di essere espatriato dopo che, per legittima difesa, aveva ucciso una persona in una colluttazione: la vittima non voleva più restituire il denaro datogli in prestito per il funerale del padre.
I familiari del morto hanno reagito incendiando la casa del ricorrente e mettendosi alla ricerca di costui per vendicarsi.
Per arrivare in Italia, il ricorrente ha trascorso un periodo in Libia, dove ha subito vessazioni ed imprigionamenti.
2. – Il Tribunale di Napoli non ha creduto al racconto; ha negato l’esistenza di un conflitto armato in Nigeria, ed ha dunque rigettato la protezione internazionale, ha inoltre escluso situazioni di vulnerabilità che possano consentire la protezione umanitaria.
3. – Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
5.- Il primo motivo denuncia, formalmente, “motivazione apparente e perplessa”. In realtà, contesta il giudizio di inverosimiglianza reso dal Tribunale e dunque contesta la corretta applicazione della L. n. 251 del 2007, art. 3.
Il motivo non contiene una specifica censura alla ratio decidendi, salvo che nel ritenere omesso il riscontro che della narrazione doveva farsi attraverso l’esame della situazione del paese di origine.
Per il resto si risolve in una astratta ricognizione delle regole in materia di valutazione del racconto del ricorrente.
Il motivo è dunque inammissibile.
Giova ricordare che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).
Il giudice di merito non ha l’obbligo, dunque, di un riscontro esterno, qualora già sulla base di alcuni di quei criteri (genericità del racconto, contraddizioni, ecc.) abbia ritenuto inverosimile la narrazione.
6. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.
In sostanza, ed in sintesi, la censura è basata sull’accertamento che il Tribunale ha fatto della situazione della Nigeria, e sulle fonti cui ha fatto ricorso, che, nella prospettiva del ricorrente, non sarebbero state indicate esattamente, con la conseguenza che non è dato intendere da dove è ricavato il giudizio espresso circa l’inesistenza di un conflitto armato generalizzato.
Il motivo è fondato.
Infatti, il giudice di merito, al fine di consentire un controllo della sua motivazione, deve fare riferimento a fonti di conoscenza della situazione del paese straniero, che siano aggiornate ed attendibili (Sez. 3, 8819/2020).
Invece, il Tribunale ha fatto affidamento (p. 6) su non meglio precisate “fonti aggiornate” senza indicare quali ed a quale periodo risalgono.
7. – Il terzo motivo ha ad oggetto la protezione umanitaria.
Il motivo è assorbito, in quanto si tratta di misura di protezione residuale, che viene in considerazione nel caso di rigetto di quelle principali.
Con l’avvertenza che il giudice di merito nel riesaminare la questione, che rimane a lui devoluta, deve effettuare comparazione tra l’inserimento del ricorrente in Italia e la situazione del paese di origine, onde verificare se il rimpatrio possa comportare lesioni dei diritti fondamentali, e tenere conto del paese di transito, onde verificare se il vissuto in quel paese possa aver influito sulla vulnerabilità dello straniero.
8. – Il ricorso va accolto in questi termini.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021