Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41534 del 27/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22391/2020 R.G., proposto da:

D.L. e D.P., la prima anche in proprio ed entrambe in qualità di eredi legittime del defunto S.R., rappresentate e difese dall’Avv. Vincenzo Gurrieri, con studio in Modica (RG), elettivamente domiciliate presso l’Avv. Luca Troiano, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 14 novembre 2019 n. 6642/13/2019;

udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate del 6 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

CHE:

D.L. e D.P., la prima anche in proprio ed entrambe in qualità di eredi legittime del defunto S.R., hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 14 novembre 2019 n. 6642/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso dell’IRPEF relativa agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ha rigettato l’appello proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio e l’appello proposto in via incidentale da S.R. e D.L. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa il 5 agosto 2013 n. 446/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che i contribuenti avessero diritto al rimborso dell’IRPEF soltanto per l’anno 1990. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione (verosimilmente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto il giudice di appello che l’amministrazione finanziaria avesse contestato il versamento dell’IRPEF da parte dei contribuenti negli anni 1990, 1991 e 1992, essendosi limitata ad eccepire l’inapplicabilità della della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.

Ritenuto che:

1. Il motivo – da qualificarsi, nonostante l’assenza di specifici riferimenti ad una delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, in termini di violazione di norma di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sulla scorta della volontà univocamente manifestata dalle ricorrenti con l’espressa indicazione della disposizione (art. 115 c.p.c.) che si assume essere stata infranta dalla sentenza impugnata (sulla questione: Cass., Sez. 1, 9 agosto 2020, n. 16700; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 18998) – è infondato.

1.1 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, anche nel processo tributario – in quanto caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili – è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il processo civile e che trova fondamento non solo nell’art. 115 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo di tale processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nonché nel dovere di lealtà e di probità previsto dall’art. 88 c.p.c., che impone alle parti di collaborare fin dall’inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., senza che assumano rilevanza, in senso contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell’istruttoria e l’inapplicabilità della disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (tra le tante: Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2018, n. 23710; Cass., Sez. 5, 20 marzo 2019, n. 7802; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26949; Cass., Sez. 5, 17 febbraio 2021, n. 4141; Cass., Sez. 6A-5, 3 giugno 2021, n. 15347; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2021, n. 21046).

1.2 Ad ogni modo, in adesione a quanto è stato deciso in materia di processo del lavoro, si può affermare che l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul quantum debeatur (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 6 dicembre 2017, n. 29236; Cass., Sez. Lav., 9 luglio 2018, n. 17975; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2018, nn. 24849 e 24850; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2018, n. 30915; Cass., Sez. Lav., 9 agosto 2019, n. 21302; Cass., Sez. Lav., 1 giugno 2020, n. 10407). Comunque, tale principio non comporta che l’omessa contestazione del quantum debeatur esoneri il creditore dall’onere di provare l’indebito versamento delle somme pretese in restituzione, che è destinata a restare sempre a suo carico.

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato, negando il diritto al rimborso dell’IRPEF per gli anni 1991 e 1992 sul mero presupposto che la contestazione dell’an debeatur implicasse la contestazione del quantum debeatur, senza verificare se i contribuenti avessero assolto o meno la prova degli indebiti versamenti.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472