Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41535 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22495/2020 R.G., proposto da:

D.F.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuliano Marchi, con studio in Venezia, e dall’Avv. Filippo Castellani, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– resistente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia il 23 dicembre 2019 n. 230/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

CHE:

D.F.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia il 23 dicembre 2019 n. 230/02/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per l’IRAP relativa agli anni dal 2008 al 2011, in dipendenza dell’attività professionale di geometra, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia il 20 settembre 2016 n. 274/2016, per effetto della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 17 aprile 2018 n. 9431, sull’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine col n. 305/03/2015, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell’annullamento degli atti impositivi in sede di autotutela (con il riconoscimento della fondatezza delle sue ragioni) ed ha disposto la compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha compensato le spese giudiziali sul presupposto della particolare complessità della controversia. Tale statuizione è stata oggetto esclusivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate si è costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, art. 15, comma 2, quale modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata erroneamente disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali con l’apparente motivazione di una “obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa”.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. 6-5, 9 ottobre 2020, nn. 21875, 21876, 21877, 21878 e 21879; Cass., Sez. 6, 2 novembre 2020, n. 24240; Cass., Sez. 6-5, 8 giugno 2021, nn. 15889 e 15890; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 19013; Cass., Sez. 6-5, 9 settembre 2021, n. 24365).

1.2 Peraltro, in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari d’invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5, 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24878).

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo adeguatamente e dettagliatamente motivato la compensazione delle spese giudiziali in relazione alla particolare complessità ed all’intricato svolgimento della controversia. Difatti, secondo la sentenza impugnata: “Nella vicenda in esame si deve evidenziare come la controversia presupponeva una valutazione articolata e complessa, soggettivamente apprezzabile, di una serie di dati fattuali non classificabili e non ponderabili automaticamente ed a priori, nell’ambito di una cornice di interpretazione normativa e giurisprudenziale, tutt’altro che univoca nella sua applicazione concreta alle varie fattispecie materiali, tanto che sia la CTP che la CTR investite del giudizio ne fornivano una motivata valutazione in senso conforme alla pretesa erariale. La stessa Suprema Corte, nel pronunciare l’annullamento con rinvio, non ha affatto affermato l’illegittimità dell’operato dell’ufficio finanziario, ma ha solo precisato l’onere per il Giudice di valutare, ponderare e motivare determinate emergenze fattuali alla stregua di taluni parametri indicati dalla stessa Corte, compatibili anche con una definizione giudiziale favorevole all’ufficio. Peraltro, parte ricorrente aveva dedotto nel contenzioso ulteriori questioni di rilievo procedimentale risultate queste sì infondate e dichiarate inammissibili dalla Suprema Corte, laddove l’ufficio ha tempestivamente adottato l’autotutela in presenza di una pronuncia di merito che aveva valutato in senso favorevole al contribuente i parametri organizzativi di cui costui si era avvalso”.

Quindi, è evidente come l’articolata valutazione del giudice di appello in ordine alla compensazione delle spese giudiziali si riveli immune da ogni censura di genericità, indeterminatezza o irragionevolezza della motivazione.

2. Nulla deve essere disposto per le spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.

3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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