LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4975-2020 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO FRANCESCO MIRIGLIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PALERMO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE, *****, COMUNE DI BOTRICELLO, REGIONE CALABRIA, CAMERA DI COMMERCIO CATANZARO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 391/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA depositata il 23/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
RILEVATO
che:
Con sentenza depositata il 23 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva l’appello con il quale C.V. aveva impugnato, limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese processuali, la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. Osservava la CTR: “Premessa la natura altamente discrezionale del potere di condannare il soccombente al pagamento delle spese del giudizio, va osservato che la CTP ha accolto il ricorso sulla scorta di una ragione formale: la carenza di prova circa la notifica dell’atto presupposto a quello impugnato. Donde la ragionevolezza della mancata condanna alle spese”.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la Regione Calabria, il Comune di Botricello e la Camera di Commercio di Catanzaro sono rimasti intimati.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 censura la sentenza impugnata per avere ritenuto giustificata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado sulla base di argomentazioni incongrue e inidonee a configurare gravi ed eccezionali ragioni.
Il ricorso è fondato.
Poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato il 4 aprile 2016, trova, nella specie, applicazione ratione temporis il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, entrato in vigore il 1 gennaio 2016, il quale prevede che le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. La sentenza impugnata ha ritenuto che la statuizione del primo giudice di compensazione delle spese processuali fosse giustificata dalla circostanza che l’annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria era stato determinato da una ragione di ordine formale concernente la mancanza di prova della notifica degli atti presupposti.
Secondo questa Corte, nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 2206 del 2019).
Orbene, la circostanza che l’atto impugnato sia stato annullato per la mancata prova della notifica degli atti presupposti non può – all’evidenza – integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese del giudizio, trattandosi di ordinaria e comune causa di invalidità derivata dell’atto impositivo, di modo che la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado si palesa erronea e illogica, configurandosi così il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021