LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10953-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, – UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ALPAIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUFFINI, 2/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5128/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte Alpais società a responsabilità limitata dell’avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 di immobile situato in via ***** – rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo insussistenti i presupposti per la ridefinizione del classamento dell’unità immobiliare.
In particolare, la CTR, ritiene carente di motivazione l’atto impositivo in assenza di concreta specificazione di risultanze fattuali che hanno concorso alla rivalutazione.
Evidenziava che anche a voler prescindere dal fatto che il ricorso proposto dall’Hotel ***** indicato come immobile da comparare nell’avviso era stato accolto, l’Ufficio non aveva tenuto conto dello stato di vetustà del bene assolutamente non comparabile con altri hotel situati nella zona.
La contribuente si costituisce con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 335 nonché del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR applicato al caso in questione una norma diversa. Si sostiene infatti che l’avviso era stato adottato sulla base del D.M. n. 701 del 1994 sottolineando che nel provvedimento impositivo sono richiamati i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche del classamento e si fa riferimento al fatto che nelle microzone gli scostamenti, tra il rapporto valore medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone, erano superiori alla soglia di significatività del 35% e nel suddetto avviso erano riportati in dettaglio gli scostamenti rilevati in ciascuna microzona.
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per aver l’Ufficio impugnato la sentenza di primo grado motivandone l’illegittimità sulla base di varie ragioni che conducevano a ritenere adeguata la motivazione dell’atto impositivo.
Il primo motivo è inammissibile essendo stato redatto in evidente violazione del precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, il quale richiede l’esposizione “sommaria dei fatti della causa” (n. 3) e dei “motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano” (n. 4), laddove il suo modo di confezionamento si traduca, come accaduto, in argomentazioni contraddittorie censurando da un lato la CTR per il non corretto riferimento alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e dall’altro (da pag 20 a pag 34 del ricorso incentrando la doglianza proprio su di un accertamento emesso in base all’art. 1, comma 335.
Inoltre a pag. 21 terzo, quarto capoverso si afferma che “nell’atto di accertamento è effettuato un significativo riferimento al fatto che nelle microzone indicate dal Comune richiedente, gli scostamenti tra il rapporto valore medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone erano superiori alla soglia di significatività del 35% e nel suddetto avviso erano riportati in dettaglio gli scostamenti rilevati in ciascuna microzona. Nella fattispecie, dunque l’Ufficio ha agito in modo legittimo facendo specifica menzione nell’avviso di accertamento impugnato dei suddetti rapporti e del relativo scostamento come riportato alla pag 3 dell’avviso in contestazione” Il richiamo operato dall’Amministrazione in questa parte del ricorso non trova alcun riscontro nell’atto oggetto di impugnativa ed è evidente il riferimento ad altro e diverso avviso.
Conclusione questa che è confermata a pag 25 del ricorso ove si legge testualmente “Si riporta testualmente di seguito, a riguardo, la tabella riepilogativa dei suddetti valori, nonché la planimetria delle microzone oggetto di intervento (pag 3 e 4 dell’avviso di accertamento)”, che invece non sono contenuti nell’atto in questione.
Analoga valutazione di inammissibilità investe il secondo motivo.
Giova ricordare che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
La parte ricorrente è pertanto tenuta ad indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
Elementi questi che difettano nel caso di specie alla luce della stessa tecnica redazione del motivo giacché l’Agenzia delle Entrate si è limitata a riprodurre in modo pedissequo il motivo di gravame senza indicare quale fosse il fatto decisivo che la CTR avrebbe omesso di esaminare.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021