Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41540 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1822-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

MARIO & C. SAS DI R.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, R.A., R.M., G.I., R.T., R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VENTOTENE 18, presso lo studio dell’avvocato FABIO FALCONE, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 8183/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente (la società Mario & C. s.a.s. di A.R. e i cinque soci) proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009 in merito ad un accertamento effettuato presso la sede della suddetta società con il quale si accertava un maggiore reddito della società stessa e dei soci;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente, rilevando in particolare la corretta tenuta della contabilità e il rispetto dello specifico studio di settore;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziando che l’atto di appello risulta notificato alla società e ai soci presso il vecchio domicilio (*****) del difensore costituito nel giudizio di primo grado e ricevuto dal portiere dello stabile mentre il nuovo domicilio del difensore costituito (via *****) risultava già mutato nel corso del giudizio di primo grado ed era stato comunicato dal difensore al proprio ordine professionale e alla stessa Agenzia delle entrate, mentre nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione di controparte, giacché l’inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione; inoltre l’appello è altresì inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di gravame.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso; con ordinanza interlocutoria n. 26945 del 2021 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per una nuova proposta; in prossimità della nuova udienza la parte contribuente depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 331 c.p.c. per essere stato sanato il vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo in ragione della costituzione in appello della controparte, in quanto la notifica è pur sempre avvenuta, sia pure al vecchio domicilio del difensore con consegna del plico al portiere dello stabile, così da doversi considerare al più nulla ma non inesistente;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancanza di specificità dei motivi di gravame.

Il primo motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di contenzioso tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 1798 del 2018);

la notificazione dell’appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l’atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia “medio tempore” passata in giudicato la sentenza impugnata (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte – successiva al passaggio in giudicato della sentenza il vizio della notifica aveva respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione; Cass. n. 6164 del 2020);

la nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand’anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 479 c.p.c., comma 2, è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l’intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un’idonea conoscenza dell’atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (Cass. n. 10327 del 2014; Cass. n. 2294 del 2018);

l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. SU n. 14916 del 2016).

in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando a tal fine un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto (Cass. SU n. 14916 del 2016);

la costituzione del convenuto – la quale non è mai tardiva, poiché la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine (per tutte, Cass., sez. un., n. 14539 del 2001) – ha un effetto sanante ex tunc e opera anche nel caso in cui la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. SU n. 14916 del 2016).

Nel caso di specie vi sono gli elementi sostanziali minimi per ritenere l’atto notificatorio de quo “giuridicamente esistente” perché almeno un “minimo” riferimento al destinatario deve ravvisarsi nel domicilio del suo primo difensore (peraltro riportato anche nel frontespizio della sentenza di primo grado, come evidenziato per tabulas nel motivo di ricorso).

La Commissione Tributaria Regionale non si è quindi attenuta ai suddetti principi laddove – dichiarando inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che l’atto di appello risulta notificato alla società e ai soci presso il vecchio domicilio (*****) del difensore costituito nel giudizio di primo grado e ricevuto dal portiere dello stabile mentre il nuovo domicilio del difensore (via *****) risultava già mutato nel corso del giudizio di primo grado ed era stato comunicato dal difensore al proprio ordine professionale e alla stessa Agenzia delle entrate, mentre nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione di controparte, giacché l’inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione – ha da un lato ritenuto la notifica inesistente anziché nulla e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo e dall’altro ha ritenuto che la costituzione del convenuto non fosse in grado di sanare la notifica affermandosi che l’inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione quando invece la costituzione della parte non è mai tardiva, poiché l’avvenuta notificazione dell’appello, sia pur nulla, impedisce la decorrenza del termine decorso il quale la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato.

Il secondo motivo di impugnazione è parimenti fondato.

Occorre preliminarmente rimarcare l’autosufficienza del motivo di impugnazione in quanto riporta, attraverso gli stralci rilevanti, l’appello con il quale l’Agenzia delle entrate si propone di dimostrare la specificità dell’appello stesso (Cass. n. 17310 del 2020);

Nel merito, secondo questa Corte:

allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020);

la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020).

La Commissione Tributaria Regionale non si è quindi attenuta ai suddetti principi laddove ha apoditticamente valutato come non specifici i motivi di gravame mentre il ricorrente ha evidenziato, negli stralci dell’appello riportati all’interno del ricorso, i punti in cui ha fatto preciso riferimento, contestandoli, alle motivazioni della sentenza di primo grado: peraltro la stessa sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nella parte relativa allo svolgimento del processo riferisce che la Commissione Tributaria Provinciale ha rilevato la corretta tenuta della contabilità e che l’appellante ha affermato che anche la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa; deve altresì considerarsi che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.

Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. la parte contribuente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per avere la sentenza impugnata implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla parte nel corso di giudizio di appello e derivante dalla mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi su cui si fondava la sentenza di primo grado, ossia la circostanza che l’annullamento degli atti di accertamento impugnati era stato stabilito anche a causa del difetto di sottoscrizione, atteso che i giudici non avevano ritenuto valida la delega esibita agli atti dall’Ufficio;

con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 perché la sentenza impugnata – qualora avesse ritenuto assorbita l’eccezione di inammissibilità dell’appello relativa alla mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi su cui si fondava la sentenza di primo grado, ossia la circostanza che l’annullamento degli atti di accertamento impugnati era stato stabilito anche a causa del difetto di sottoscrizione, atteso che i giudici non avevano ritenuto valida la delega esibita agli atti dall’Ufficio – avrebbe invece dovuto esaminare tale eccezione e conseguentemente dichiarare inammissibile l’appello dell’Ufficio.

I motivi di ricorso incidentale condizionato possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi ruotano attorno alla circostanza che l’appello dell’Agenzia delle entrate avrebbe trascurato di impugnare un’autonoma ratio decidendi su cui si fondava la sentenza di primo grado (là dove si afferma che “preliminarmente, ferma l’assenza nella delega di firma della causa che l’ha resa necessaria e del relativo termine di validità”) consistente nella circostanza che l’annullamento degli atti di accertamento impugnati era stato stabilito anche a causa dell’invalidità della delega esibita agli atti dall’Ufficio, atteso che i giudici non l’avevano ritenuta valida.

I motivi di ricorso incidentale sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. Infatti, poiché la decisione della sentenza impugnata, risolvendosi in una dichiarazione di inammissibilità, è stata in rito, non si è formato alcun giudicato riguardante la sentenza di primo grado (Cass. n. 23130 del 2020) e sarebbe stata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che avrebbe potuto esaminare l’eventuale sussistenza di una doppia ratio decidendi nella sentenza di primo grado e verificare se tale eventuale seconda ratio fosse stata effettivamente oggetto di appello da parte dell’Agenzia delle entrate: l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale si giustifica perché la questione relativa alla doppia ratio decidendi attiene alla adeguata specificità dell’appello sotto il profilo evidenziato nel ricorso incidentale, dovendosi demandare al giudice di rinvio il compito di verificare se la sentenza di primo grado contenga una autonoma ratio decidendi che non è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate oppure se si tratta di un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una autonoma ratio decidendi della medesima (Cass. n. 27095 del 2021) logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione (Cass. n. 24751 del 2021), rimanendo confinata all’interno della rilevata infondatezza della pretesa impositiva, i cui presupposti sono fatti oggetto di approfondita disamina, dovendosi tenere conto che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza, per mancata impugnazione, può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi, fondati cioè su distinti presupposti di fatto e di diritto, frutto di accertamento da parte del giudicante e di esplicita motivazione sulla questione di diritto trattata, non certo su singoli passaggi motivazionali della pronuncia giudiziale, per di più se svolti in un inciso e con finalità semplicemente rafforzativa della decisione (Cass. n. 22988 del 2021): in effetti il ricorso in via incidentale, nello sviluppare in maniera articolata le sue censure, non spiega perché suddetto inciso della sentenza di primo grado costituirebbe una autonoma ratio decidendi.

Ritenuto pertanto che, in accoglimento di entrambi i motivi di impugnazione del ricorso principale, dichiarati assorbiti entrambi i motivi di impugnazione del ricorso incidentale condizionato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i motivi di impugnazione del ricorso principale e dichiara assorbiti entrambi i motivi del ricorso incidentale condizionato, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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