LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20768-2020 proposto da:
R.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO FIORILLO, VINCENZO LAVITA;
– ricorrente –
contro
SIGOS, – SOCIETA’ IMMOBILIARE GOLFO SALERNO DI C.G. &
C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANTINO MONTESANTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1471/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. La Proagris S.r.l. in qualità di società conduttrice e R.G., in qualità di fideiussore, con distinti atti di citazione, proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4867/2011 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore della locatrice S.I.GO.S. Sas, di una somma pari ad 17.793,22 a titolo di canoni di locazione dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012.
A sostegno della loro pretesa dedussero di aver sottoscritto, in data 1 giugno 2010, con la S.I.GO.S. Sas, un contratto di locazione con canone annuo pari ad Euro 15.600 più IVA e di aver esercitato, con raccomandata del successivo 28 dicembre 2010 diritto di recesso per gravi motivi, indicando come data di rilascio il 30 giugno 2011.
Dedussero, altresì, che il recesso venne ribadito con due ulteriori missive del 28 e 29 giugno 2011, con specificazione dei motivi e che, in data 12 dicembre 2011, le parti definirono tramite scrittura privata il rapporto di locazione, con riconsegna degli immobili e regolamentazione di ogni rapporto pregresso.
Il R. eccepì altresì la propria carenza di legittimazione passiva non avendo mai sottoscritto il contratto di locazione né alcun altro atto idoneo dal quale potesse evincersi la qualità di fideiussore, o, in alternativa, la nullità della garanzia fideiussoria per mancata specificazione degli elementi essenziali del contratto di locazione. Nel contempo, anche la S.I.GO.S. Sas propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1431/12 con il quale era stato ingiunto il pagamento di una somma pari ad Euro 3.432,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato all’atto di stipula del contratto di locazione chiedendone la revoca.
Riuniti tutti i giudizi il Giudice Onorario di Salerno, con sentenza n. 4955/2017 del 31 ottobre 2017 rigettò l’opposizione avverso il D.I. n. 4867 del 2011 dichiarandolo esecutivo.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello la Proagris S.r.l. e R.G.. Quest’ultimo, per quel che qui rileva, eccepì l’omessa valutazione della nullità della clausola di fideiussione, in quanto mai da lui sottoscritta e comunque per indeterminatezza dell’oggetto, nonché l’inefficacia sopravvenuta della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c..
2. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1471/2019 del 15 novembre 2019, in accoglimento dell’appello proposto dalla Poragris S.r.l., ha dichiarato la validità del recesso operato in data 28 dicembre 2010, e per l’effetto ha revocato il D.I. n. 4867/11 condannando la conduttrice e R.G., in solido tra loro, al pagamento della minor somma di Euro 7.200 quali canoni di locazione dovuti per i soli mesi di effettivo godimento dell’immobile, dal luglio al dicembre 2011.
Ha invece respinto l’appello proposto da R.G., non avendo egli disconosciuto formalmente la sottoscrizione né la sua produzione in copia ed essendo l’oggetto della garanzia fideiussoria agevolmente determinabile per relationem con riferimento al contratto di locazione quale negozio principale.
Da ultimo, ha dichiarato inammissibile l’eccezione di inefficacia della fideiussione ex art. 1056 c.c. in quanto proposta per la prima volta in fase di appello e dunque tardivamente.
3. Avverso tale pronuncia R.G. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso SI.GO.S. Società Immobiliare Golfo di Salerno di C.G. & C. Sas in liquidazione.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile il sesto motivo di ricorso.
Sostiene il ricorrente che quella fondata sull’art. 1956 c.c. sarebbe una eccezione di nullità di protezione o quantomeno una eccezione in senso lato e pertanto deducibile in qualunque stato e grado del giudizio.
Il motivo è infondato dove non è inammissibile.
Innanzitutto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza.
La Corte d’Appello di Salerno ha affermato (pag. 9 sentenza impugnata) che la fideiussione prestata dal R. per il pagamento dei canoni di locazione dovuti al debitore principale, non può essere considerata obbligazione futura dal momento che, essendo l’importo dei canoni e la durata del contratto predeterminati, l’oggetto del contratto di garanzia e’, di conseguenza, agevolmente determinabile per relationem con riferimento al negozio principale. Tale ratio decidendi non è stata impugnata.
Ma il motivo, in ogni caso, sarebbe comunque infondato anche ragionando sulla scia della ben nota sentenza delle Sez. Un. 26242 del 2014 in tema di nullità. Infatti, si evidenzia che il principio del rilievo ex officio di una nullità negoziale, ancorché speciale o di protezione, nei termini declinati dalla sentenza sopra citata postula che tutti gli elementi costituitivi della stessa siano stati allegati sin dal primo grado di giudizio, sia indicato dove sia entrata nel dibattito processuale ed in che modo essa sia stata eventualmente sviluppata sotto quello speciale profilo. Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato dedotto nel ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che Liquida in complessivi Euro 2300 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
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