LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27805-2020 proposto da:
P.D., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI, 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, pec:
francesco.giampaolo.avvocatilocri.legalmail.it;
– ricorrente –
contro
UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE CLEMENTE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, pec:
micheleclemente.ordineavvocatiroma.org;
– controricorrente –
contro
P.M.E., V.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI.
CONSIDERATO
che:
1. P.D. convenne davanti al Tribunale di Milano l’U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano S.C. a r.l.), P.M.E., e V.S., per sentir pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, indicativamente quantificato in Euro 255.965,50, subito dall’attore in occasione di incidente stradale occorso in data ***** allorché egli era trasportato su una autovettura di proprietà di P.M.E. e condotta dal V..
Si costituì in giudizio l’U.C.I. mentre gli altri convenuti rimasero contumaci.
2. Il Tribunale adito, disposta una CTU medico-legale sulla persona del P., con sentenza del 16/11/2017, accertò l’esclusiva responsabilità del V. nella causazione del sinistro e condannò i convenuti a risarcire i danni quali stimati dal CTU e dunque Euro 937,37 per danno biologico da inabilità temporanea e Euro 3.961,25 per danno da invalidità permanente, oltre interessi e spese.
3. Il P. propose appello esclusivamente con riguardo alla quantificazione del danno e lamentò che la CTU fosse stata depositata senza previa comunicazione ai difensori in violazione dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e dell’art. 195 c.p.c., comma 3, con pregiudizio del proprio diritto di difesa; lamentò altresì che il Giudice avesse illegittimamente omesso, in violazione dell’art. 115 c.p.c., di acquisire una certificazione medica, attestante lo stato di profonda sofferenza psichica del danneggiato, la cui produzione si era resa possibile solo oltre il termine delle preclusioni processuali di cui all’art. 183 c.p.c..
3. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 290 del 2020, ha rigettato l’appello, ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la CTU fosse stata regolarmente depositata nei termini indicati dal giudice e comunque trasmessa ai CT di parte per le loro osservazioni, sì da non potersi configurare alcuna lesione del principio di difesa e del contraddittorio; che l’acquisizione della certificazione medica richiesta dall’appellante, al di là della sua tardiva produzione in giudizio, sarebbe stata comunque priva di decisività perché afferente ad aspetti clinici già esaminati dal consulente tecnico d’ufficio.
4. Avverso la sentenza, che rigettando l’appello ha condannato l’appellante alle spese del grado, P.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito l’U.C.I. con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c.. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
L’U.C.I. ha depositato memoria.
RITENUTO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente assume la violazione delle indicate disposizioni processuali per aver ritenuto esaustivo l’invio della CTU ai consulenti di parte anziché ai difensori, in palese contrasto con la previsione secondo la quale la relazione deve essere trasmessa dal consulente “alle parti costituite” nel termine stabilito dal giudice. Contrasterebbe con le indicate disposizioni il ritenere esaustiva la consegna ai soli consulenti di parte, avendo il solo difensore gli strumenti per verificare, nell’interesse di parte attrice, la regolarità dello svolgimento delle operazioni peritali.
1.1 Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente ha, infatti, trascurato di fornire elementi concreti idonei a consentire l’apprezzamento del carattere decisivo delle doglianze in esame e delle questioni prospettate, con ciò precludendo alla Corte di vagliare la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti. Il motivo, pur riqualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto attinente a vizi di attività del giudice, è inammissibile perché detta disposizione non tutela l’interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass., 6, n. 18270 del 3/9/2020), ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare – come nel caso di specie – anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa (Cass., 3, n. 18635 del 12/9/2011; Cass., 6-3, n. 15676 del 9/7/2014; Cass., 3, n. 22978 dell’11/11/2015: Cass., 3, n. 9662 del 19/4/2018).
L’omesso invio alla parte della bozza di relazione integra, in ogni caso, una nullità relativa della consulenza, soggetta al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c., sicché tale nullità resta sanata se, come nel caso di specie, non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.
Il ricorrente non ha né allegato né provato di aver eccepito la nullità relativa nella prima difesa utile successiva al deposito della CTU e si e’, piuttosto, limitato a dedurre di aver sollevato la relativa eccezione all’udienza del 26/5/2016, e dunque tardivamente.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente, anelando alla rinnovazione della CTU, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d’appello, conformemente al Tribunale di primo grado, ha ritenuto di non dover dare ingresso alla nuova documentazione prodotta dall’attore e, segnatamente, al certificato medico del 18/12/2015 e alla relazione medico-legale effettuata in fase stragiudiziale da un fiduciario dell’U.C.I.
2.1 Il motivo è inammissibile perché difetta di decisività e di autosufficienza. Come questa Corte ha più volte ribadito “Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile” (Cass., 6-3, n. 19048 del 28/9/2016; Cass., 3, n. 2572 dell’11/2/2021).
Sul concetto di “decisività” della prova si veda anche Cass., S.U. n. 10790 del 4/5/2017, secondo la quale “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.”
Orbene, il ricorrente non ha soddisfatto le suddette condizioni richieste per acquisire una prova tardiva né può darsi adito allo scrutinio della pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.”
3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il ricorrente è condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15 %.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile 3 della Corte di cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
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