Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41548 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21255-2020 proposto da:

N.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO FERNIANI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– resistente –

avverso la sentenza n. 800/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE

RILEVATO

che:

– con sentenza depositata il 21 novembre 2019, la Corte d’appello di Firenze, rigettando l’appello proposto da N.G., ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto infondata la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna dell’INPS alla corresponsione in proprio favore, in qualità di figlia disabile, della pensione della madre, S.A., avvenuta in data *****;

– la Corte in particolare, ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto la mancata allegazione e dimostrazione, da parte della ricorrente, del requisito della “vivenza a carico” che, unitamente a quello medico legale, costituisce presupposto indefettibile per la concessione del beneficio richiesto;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione N.G., affidandolo a tre motivi;

– l’INPS ha rilasciato procura;

– è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 903 del 1965, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

– con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., nonché dell’art. 420 c.p.c., in merito alla non concessione di rimessione in termini per depositare documenti;

– con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 152 c.p.c., in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite;

– il primo motivo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono infondati;

– giova evidenziare, al riguardo, come correttamente la Corte d’Appello abbia fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le tante, Cass. n. 9327 del 2018, Cass. n. 1861 del 2019) secondo cui in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;

tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato;

nel caso di specie, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza di secondo grado, il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento;

correttamente la Corte ha escluso che la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell’INPS nella fase amministrativa esonerasse la parte dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato;

d’altro canto, considerata la piena autonomia tra l’accertamento amministrativo e l’azione giudiziaria, la prima si pone esclusivamente quale condizione di procedibilità della seconda;

quanto alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., deve ritenersi sussistente un difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., poiché nulla al riguardo viene rinvenuto in atti;

relativamente, infine, alla dedotta violazione dell’art. 152 disp. att. c.c., va rilevato che la Corte d’Appello ha liquidato le spese, secondo il principio della soccombenza, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014;

come affermato da questa Corte (V. Cass. n. 16616 del 2018), in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio;

nella specie risulta dalla produzione documentale di parte ricorrente che la stessa aveva presentato apposita dichiarazione sostitutiva attestante le proprie condizioni reddituali: conseguentemente, il requisito in questione deve reputarsi accertato e pertanto vanno ritenute non dovute le spese relative al giudizio di appello;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il terzo motivo deve essere accolto e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., devono dichiararsi non dovute le spese relative al giudizio d’appello; le spese relative al giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della parziale soccombenza;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1 -bis, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese relative al giudizio d’appello.

Compensa le spese relative al giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1 -bis, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerla, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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