LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23951/2020 R.G. proposto da:
C.M., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Ippolito D’Avino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Venezia San Polo 2988.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 1 settembre 2020 nel procedimento iscritto al n.r.g. 9589/2018.
sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
C.M., cittadino senegalese – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva sostenuto di essere fuggito dalla patria per il timore della vendetta dei familiari di un collega di lavoro, poco dopo averne provocato la morte in un incidente mentre stava segando un albero, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Padova, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 1 settembre 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto la non credibilità del racconto del richiedente.
2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., avendo il tribunale con motivazione apparente ritenuto non plausibile il racconto del richiedente relativo alla circostanza della fuga dal paese di origine.
3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. c), poiché il tribunale non ha considerato la situazione personale del richiedente.
3.1. I primi tre motivi del ricorso, connessi per l’oggetto, meritano trattazione congiunta e sono inammissibili.
Invero, a differenza di quanto affermato in ricorso, il tribunale, con chiara valutazione rispettosa dei criteri dettati dall’art. 3, comma 5, lett. c), ha ritenuto, all’esito di un esame complessivo, che le dichiarazioni contraddittorie (sulle circostanze della fuga) ed inverosimili (per la immediatezza della fuga) rese dal richiedente asilo, inducevano a non ritenere credibile quanto narrato.
Siffatto accertamento in fatto non è sindacabile in sede di legittimità, avendo peraltro le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
4. Con il quarto motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. c), poiché il tribunale non ha preso in esame la reale situazione della regione di provenienza del richiedente asilo, che sarebbe teatro di un conflitto a bassa intensità.
4.1. Il motivo è inammissibile in quanto censura in maniera del tutto generica la statuizione in fatto del giudice di merito – che ha escluso la ricorrenza di una ipotesi riconducibile al paradigma dettato dall’art. 14, lett. c), rettamente basando tale affermazione su informazioni tratte da fonti puntualmente indicate – senza indicare specifiche informazioni di segno contrario idonee a giustificare un diverso esito del giudizio (Cass. n. 23942/2020; Cass. n. 30105/2018).
5. Con il quinto motivo deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e, in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo il tribunale negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie senza procedere al necessario giudizio comparativo.
5.1. Il motivo è inammissibile poiché il tribunale ha rettamente motivato, nella necessaria valutazione comparativa, il proprio convincimento in ordine alla insussistenza nella specie di una incolmabile sproporzione tra il contesto di vita del ricorrente in patria e l’esistenza del medesimo in Italia, esaminando tutti gli elementi di fatto disponibili, ivi compresa la situazione dell’area di provenienza, ed il motivo di ricorso non indica di quali altri fatti, che siano stati tempestivamente allegati nel giudizio di merito, sarebbe stato omesso l’esame.
Del resto, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito, se – come è accaduto esattamente nella vicenda che ci occupa – essendo stata esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. 24/12/2020, n. 29624).
6. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021