LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33530-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
BENVENUTO MOBILI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1049/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA
CONSIDERATO IN FATTO
1.La soc. Benvenuto Mobili srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’intimazione pagamento riferito numerose cartelle di pagamento per tributi erariali non pagati 2. La Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso, annullava gli avvisi di intimazione e gli atti presupposti.
3. La sentenza veniva impugnata da Agenzia Entrate-Riscossioni e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Calabria dichiarava inammissibile l’appello essendosi l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni avvalsa di un avvocato del libero foro.
4 Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente non si è costituita.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, art. 15, comma 2 sexies, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1 comma 8, nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni (subentrata ad Equitalia Sud spa) avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge.
2. Al fine di verificare la correttezza della notifica del ricorso per Cassazione presso il procuratore domiciliatario deve disporsi l’acquisizione del fascicolo di merito.
P.Q.M.
La Corte:
rimette la causa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 luglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021