Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41552 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16981-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.T., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3855/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla medesima parte contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso della contribuente C.T. contro un preavviso di iscrizione ipotecaria.

La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che il difensore dell’Agenzia delle entrate-riscossione fosse privo di ius postulandi, non essendo la parte legittimata a conferire la procura ad un avvocato appartenente al libero foro.

La contribuente è rimasta intimata.

E’ rimasta intimata altresì l’Agenzia delle entrate, parte dei giudizi di primo e di secondo grado, come risulta dalla sentenza impugnata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso, proposto anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, non risulta notificato a quest’ultima, che dalla decisione impugnata risulta parte dei giudizi di primo e di secondo grado, nel quale ultimo si è costituita “aderendo all’appello” (pag. 1 della sentenza). Pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dispone procedersi all’integrazione del contraddittorio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

PQM

Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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