LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5148/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “EDISON S.p.A.”, con sede in Milano, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dalla Prof.ssa Avv. Livia Salvini e dall’Avv. Davide De Girolamo, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11 luglio 2019 n. 3046/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
CONSIDERATO
– che la decisione della controversia postula l’applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, il quale ha stabilito che, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo “D” va effettuata “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”, ma con esclusione di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;
– che tale disposizione normativa, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, ha sottratto all’assoggettamento ad imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio note con la denominazione di “imbullonati” (Cass., Sez. 5, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell’energia), intesa come componente impiantistica del manufatto;
– che, in tal modo, il legislatore ha sottratto dal carico impositivo il valore delle “componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive (…) indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo”” (Cass., Sez. 6-5, 6 ottobre 2020, n. 21462; Cass., Sez. 64-5, 20 gennaio 2021, n. 1010; Cass., Sez. 65, 8 giugno 2021, n. 15870);
– che, in tale direzione, la Circolare emanata dalla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 1 febbraio 2016, n. 2/E, ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale, alla luce delle previsioni della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, precisando “che le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo”.
– che, in particolare, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, per le centrali di produzione di energia e le stazioni elettriche, è stabilito che: “Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli foto voltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni”.
– che, peraltro, la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 22 e 23, ha disposto che: “A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21, possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del Regolamento di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21"; e che: ” Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22, presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 10 gennaio 2016";
– che, secondo la predetta Circolare: “Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta”;
– che, peraltro, al di là di tali indicazioni in punto di diritto, la peculiarità, la complessità e l’eterogeneità degli immobili classificabili nella categoria “D” genera dubbi e perplessità con riguardo all’esatta individuazione delle componenti suscettibili di beneficiare del trattamento fiscale più favorevole;
– che la problematicità della questione è destinata ad accentuarsi in relazione alla variegata ed articolata composizione delle centrali idroelettriche.
ritenuto, pertanto, alla stregua delle prospettate incertezze, che non sembrano ricorrere le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c.;
visto l’art. 380-bis c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rinvia a causa alta pubblica udienza della Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021