Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41554 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26503-2019 proposto da:

VENTO DI MONTEMURRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA SOZZI, GIUSEPPE ZIZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/1/2019 della COMN1ISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che la s.r.l. “VENTO DI MONTEMURRO” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Basilicata, la quale, respinto il suo appello incidentale, aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Potenza, di parziale accoglimento del ricorso proposto da essa società avverso un avviso di accertamento, con il quale era stata elevata la rendita catastale di un impianto eolico infisso nel territorio con categoria D/1; l’ufficio, pur avendo confermato la categoria di appartenenza, aveva attribuito all’impianto una rendita catastale più elevata; la CTP, ritenendo adeguata la motivazione dell’impugnato avviso di accertamento, aveva escluso dal computo del valore catastale del complesso la c.d. torre; la CTR, rigettato l’appello incidentale proposto dalla società appellante, aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo la c.d. torre parte inscindibile dell’impianto eolico e tale da dover essere computata nel calcolo della rendita catastale dell’impianto.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a cinque motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente annoverato la torre eolica tra i componenti da computare nella determinazione della rendita catastale dell’impianto eolico; occorreva al riguardo tener presente che l’impianto eolico aveva come suo principale elemento l’aerogeneratore, connesso con bulloni al basamento di fondazione, la cui funzione era di convertire l’energia cinetica del vento in energia elettrica e la torre era uno degli elementi costitutivi dell’aerogeneratore; posto che gli impianti eolici erano da ritenere unità immobiliari urbane a destinazione speciale (gruppo D/1 opifici) e che la relativa determinazione della rendita catastale doveva avvenire mediante stima diretta, era da ritenere che, con l’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, a decorrere dal 1 gennaio 2016, erano stati esclusi dalla stima diretta, ai fini del calcolo della rendita catastale, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; quindi anche la torre eolica, semplicemente imbullonata al suolo e tale da potere essere agevolmente rimossa, pur avendo sicura natura impiantistica e pur essendo una componente essenziale dell’aerogeneratore, era definibile come impianto funzionale allo specifico processo produttivo e non poteva essere qualificata come costruzione, si da non potere essere valutata ai fini della determinazione della rendita catastale;

che, con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione art. 156 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stata la sentenza impugnata priva di adeguata motivazione, ovvero motivata in modo apparente, generico e stereotipato, avendo essa attribuito al terreno ed alle fondazioni un valore errato e sproporzionato ed avendo essa attribuito alle voci “spese tecniche”, “oneri finanziari” e “profitto dell’imprenditore” un valore sproporzionato ai fini dell’attribuzione della rendita catastale dell’impianto eolico in questione;

che, con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione, pur da essa sollevata, relativa alla sproporzione del valore attribuito alla voce “spese tecniche”; che, con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla sproporzione del valore attribuito alla voce “oneri finanziari”, da essa dedotta fin dal giudizio di primo grado;

che, con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla questione dell’erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari costituenti il parco eolico, nonché in ordine alla questione relativa alla sproporzione ravvisabile nella valutazione della voce “profitto dell’imprenditore”;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che la società ricorrente ha presentato memoria;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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