IRPEG - Operazioni infragruppo - Finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante in favore delle società controllate - Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 – Applicabilità

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41557 del 27/12/2021

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IRPEG - Operazioni infragruppo - Finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante in favore delle società controllate - Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 – Applicabilità

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente all’ambito applicativo dell’art. 110, comma 7, d.P.R. n.917 del 1986 e, in particolare, se tale norma debba applicarsi nel caso di concessione, da parte della società controllante, di finanziamenti infruttiferi a favore di società controllate estere.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3085-2020 proposto da:

ALLIED INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARGENTINA N. 11, presso lo studio RINALDI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA LAZZARETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1168/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’11/ 06/ 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

Alied International srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento per Ires anno 2010, emesso a seguito di verifica fiscale, per omessa contabilizzazione di interessi attivi relativi alla concessione di finanziamenti infruttiferi a favore di società controllate estere. La CTP aveva accolto il ricorso della società non ritenendo applicabile l’art. 110 TUIR, comma 7, in quanto il mutuo infragruppo sarebbe stato stipulato senza interessi; la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio in base all’art. 110 TUIR, comma 7, che, quale norma speciale “prevale sulla disciplina generale in materia di presunzione (relativa) di onerosità per i capitali concessi a mutuo di cui all’art. 45 TUIR”. La CTR ha ritenuto ininfluenti le giustificazioni addotte dalla ricorrente – secondo cui la Alied avrebbe apportato liquidità alla Caspian per motivate strategie aziendali avuto riguardo alle condizioni economiche della Caspian. L’Agenzia si costituisce con controricorso.

La società ricorrente deposita memoria.

Con l’unico motivo si deduce violazione a falsa applicazione dell’art. 110 TUIR, comma 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe distorto la difesa della società laddove richiama la memoria che farebbe riferimento a “norme sopravvenute con conseguente novità dei motivi addotti”, mentre esiste continuità e coerenza fra i principi della Direttiva OCSE 1979 e OCSE 2010, che specifica quanto contenuto nella precedente Direttiva. Quanto alla valutazione dei prezzi di trasferimento relativi alle transazioni fra società appartenenti allo stesso gruppo, deduce che la fattispecie non costituisce operazione di carattere finanziario (data la situazione economica della Caspan Allied in perdita e con patrimonio netto negativo) ma costituisce apporto di capitale finalizzato a realizzare specifiche strategie commerciali.

CONSIDERATO

che:

non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa per la trattazione in pubblica udienza alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni provvedimenti.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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