Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.41559 del 27/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6710-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

TRASPORTI AUMENTA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7397/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, una azienda di autotrasporto, impugnava l’atto di contestazione e l’avviso di pagamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno a seguito di processo verbale col quale era stato contestato l’inserimento di fatture senza l’indicazione del numero di targa dei veicoli al fine di contestare il diritto al credito d’imposta D.P.R. n. 277 del 2000, ex art. 1, riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto merci;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la società contribuente ha esibito documentazione dalla quale emerge chiara l’effettività dell’erogazione di gasolio al veicolo (dichiarazione resa dalla stazione di servizio Esso che attesta la targa del veicolo sul quale vi è stato il rifornimento del gasolio), ritenendo tale documento integrativo delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 2, in quanto per ottenere il credito citato D.P.R., ex art. 1, è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando dichiarazioni postume di terzi prodotte in giudizio.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472