LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25698/2020 R.G. proposto da:
A.O.O., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Villanova, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Treviso via Nicolò Franco 8.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 8 settembre 2020, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6288/2018.
sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
A.O.O., cittadino nigeriano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese di origine in quanto, dopo avere eseguito un lavoro di copertura di una buca contenente una bara nel pavimento della casa di un potente uomo politico locale, aveva sentito quest’ultimo ordinare ai suoi uomini di ucciderlo -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Treviso, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 8 settembre 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, A.O.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto non credibile il racconto del richiedente violando il principio del contraddittorio.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per genericità, perché non individua correttamente neppure le norme che sarebbero state violate dal tribunale durante l’audizione del richiedente pacificamente avvenuta in udienza, limitandosi ad invocare una imprecisata “violazione del contraddittorio”.
2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, poiché il tribunale non ha effettuato il necessario esame della documentazione prodotta dal richiedente asilo.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto della necessaria specificità, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), visto che il ricorrente omette di indicare specificamente il contenuto e la collocazione negli atti di causa di detta imprecisata documentazione.
3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, senza procedere al necessario giudizio comparativo.
3.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, mira in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
Del resto, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, non sussiste la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito, se – come è accaduto esattamente nella vicenda che ci occupa – essendo stata esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. 24/12/2020, n. 29624).
4. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021