LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26473/2020 R.G. proposto da:
C.F.D., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Manfio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Padova via Tommaseo 13.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 3 settembre 2020, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10854/2018.
sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
C.F.D., cittadino guineano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di avere lasciato il paese di origine a seguito di contrasti sorti con una zia sulla cessione di un terreno ereditato, acuitisi dopo la misteriosa morte di suo padre che era contrario alla vendita -, impugnò innanzi al Tribunale di Venezia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, sezione di Padova, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 3 settembre 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato e neppure della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, C.F.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione della L. 28 febbraio 1990, n. 39, art. 1, comma 5, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., avendo il giudice di merito, con motivazione apparente, affermato la non credibilità del racconto del richiedente asilo.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Invero, a differenza di quanto affermato in ricorso, il tribunale, con valutazione in fatto aderente al criterio dettato dall’art. 3, comma 5, lett. c), ha ritenuto, all’esito di una valutazione complessiva, che i rischi di danno grave descritti dal richiedente asilo non fossero idonei a superare il vaglio di plausibilità, non essendo peraltro rilevante a tal fine la documentazione prodotta, peraltro di dubbia genuinità.
Siffatto accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, avendo le Sezioni Unite di questa Corte ribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 4 e art. 14, lett. a), b) e c), nonché del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, poiché il tribunale non ha effettuato una valutazione completa delle fonti allegate dal ricorrente.
2.1. Il motivo è inammissibile poiché non censura specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, laddove ha ritenuto che le fonti allegate dal ricorrente non integrassero la nozione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonché violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5, art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., avendo il tribunale negato l’invocato permesso di soggiorno per ragioni umanitarie senza procedere all’esame dei fatti narrati dal richiedente e ai documenti prodotti.
3.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. S.U. 09/09/2021, n. 24413).
Orbene, nella vicenda all’esame il tribunale ha ritenuto che non fosse sufficiente di per sé l’integrazione sociale e lavorativa del richiedente in Italia (pur dando atto della sua attuale condizione di lavoro stabile, della circostanza di avere effettuato l’audizione in italiano e di altre attività associative qui condotte), senza tuttavia verificare – alla stregua dei criteri di recente dettati dalle sezioni unite di questa Corte – se il ritorno nel paese di origine potesse rendere probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e familiare.
4. In definitiva, dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso e accolto il terzo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame della causa alla luce dei principi di diritto qui richiamati, regolando anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021