LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31959/2020 R.G. proposto da:
Q.A., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Caracciolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maria Giovanna Rigatelli, in Frascati, piazza Bambocci 9.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12.
– resistente –
avverso il decreto del tribunale di Lecce, depositato il giorno 28 ottobre 2020, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9835/2018.
sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo del ricorso con assorbimento dei restanti.
Udita l’avv. Alessia Sangiorgio, in sostituzione dell’avv. Maria Caracciolo, per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Q.A., cittadino della Guinea Bissau – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese perché dopo la morte del padre, in occasione di uno scontro per l’eredità di quest’ultimo, alcuni suoi zii materni sarebbero stati uccisi dagli zii paterni -, impugnò innanzi al Tribunale di Lecce la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 12 marzo 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità di quanto narrato dall’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Lecce, Q.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonché vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il tribunale violato il dovere di cooperazione istruttoria omettendo di considerare le reali condizioni del Paese di origine del richiedente sulla base di fonti informative accreditate ed aggiornate, quali quelle riportate nel ricorso.
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).
Al contrario di quanto affermato in ricorso, nella vicenda all’esame il tribunale ha chiaramente e rettamente motivato, sulla base di specifiche informazioni tratte da accreditate fonti internazionali (del 2018 e 2020) puntualmente indicate, la propria valutazione circa l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nel territorio di provenienza del richiedente; valutazione che peraltro non risulta smentita dalle informazioni riportate in ricorso, le quali fanno riferimento a situazioni di criticità non riconducibili in alcun modo alla situazione di violenza indiscriminata cui il D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), fa riferimento, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale.
2. Con il secondo motivo si assume la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), atteso che il giudice di merito nel respingere la domanda di protezione sussidiaria non ha considerato come, in caso di rientro in patria, il richiedente sarebbe stato sottoposto alla minaccia di trattamenti inumani e degradanti.
2.1. Il motivo è inammissibile, per le ragioni già evidenziate nell’esame del precedente mezzo, dovendosi del resto sottolineare che l’illustrazione del motivo non spiega neppure come la previsione normativa invocata si correli al narrato del richiedente.
3. Con il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il tribunale, nel respingere la domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, omesso di considerare la presenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani nel paese di origine del richiedente.
3.1. Il motivo è infondato, considerato che la illustrazione della doglianza non indica se, e come, nel giudizio di merito il ricorrente abbia allegato una situazione personale di vulnerabilità tale da rendere rilevanti, ai fini del riconoscimento della misura richiesta, le violazioni dei diritti umani nel Paese di provenienza che il giudice di merito non ha considerato. Invero, la situazione oggettiva del Paese di provenienza, per assumere rilevanza decisiva ai fini della tutela, non può non correlarsi alla situazione individuale del richiedente.
4. Con il quarto motivo si assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 161 c.p.c., comma 2, essendo il provvedimento impugnato privo della sottoscrizione sia del giudice estensore che del presidente del collegio.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato, considerato che il medesimo difensore del ricorrente ha prodotto in giudizio copia analogica dell’originale informatico del decreto impugnato, attestandone la conformità “all’originale digitale presente nel fascicolo telematico” ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 9-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; dunque non v’e’ chi non veda come, essendo l’originale un documento informatico in formato c.d. PDF (Portable Document Format), firmato digitalmente dal solo presidente del collegio – che era pure il relatore dell’affare, oltre al fatto che per i decreti è prescritta solo la firma del presidente e non dell’estensore ex art. 135 c.p.c., u.c., la copia analogica prodotta non poteva chiaramente riportare alcuna “sottoscrizione” in forma grafica da parte di chicchessia.
Era dunque eventualmente onere dell’istante dimostrare che la copia analogica prodotta innanzi a questa Corte, riproducesse un originale informatico – in thesi – depositato in cancelleria senza che il presidente del collegio vi avesse apposto la propria firma digitale, in violazione del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15, comma 2, non potendosi di certo ricavare una siffatta conclusione – com’e’ all’evidenza – semplicemente dalla mera visione di un atto in formato cartaceo.
3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021