Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41566 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22266/2020 proposto da:

S.N.N., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberta Paisante;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 28/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto n. cronol. 7028/2020, depositato il 28/7/2020, ha respinto la richiesta di S.N.N., cittadino del Ghana, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie, richiesta peraltro presentata insieme a quella della moglie, Y.N., che invece veniva accolta, limitatamente alla protezione umanitaria.

In particolare, il Tribunale, disposta nuova audizione del richiedente, ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine perché accusato da un cliente del furto di materiali, essendo stato arrestato e rilasciato su cauzione, ed essendo poi stato arrestato, in quanto ritenuto connivente con il figlio, il padre, che poi era morto in carcere) non era credibile, perché generico e contraddittorio, e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) stessa Legge, lo Stato di provenienza del richiedente (il Ghana) non era interessato da conflitti armati interni, secondo i report consultati (***** e ***** 2016-2017); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive e non essendo stata allegata un’ integrazione avviata in Italia.

Avverso il suddetto decreto, S.N.N. propone ricorso per cassazione, notificato il 21/8/2020, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione. Il ricorrente ha depositato documenti in relazione a sospensiva del decreto del Tribunale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, in punto di ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente e di rigetto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato; 3) con il secondo ed il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, “ex art. 360 c.p.c., n. 5”, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria, stante la mancata valutazione, in punto di protezione umanitaria, della situazione di fragilità personale, conseguente indirettamente alle violenze sessuali subite dalla moglie in Libia (che avevano giustificato il riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie a quest’ultima) e risultando diversa l’attuale situazione lavorativa in Italia (avendo egli iniziato a fine luglio 2020 un patto di servizio personalizzato con una cooperativa in ambito agricoltura della durata di un anno.

2. Preliminarmente, deve essere rilevato che la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “E’ autentica”), con conseguente inammissibilità del ricorso per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Orbene, con sentenza n. 15177/2021, le Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato (nel testo risultante dalla conversione del D.L. n. 13 del 2017, con modificazioni, ad opera della L. 13 aprile 2017, n. 46), nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità, rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 10 giugno 2021, n. 15177).

4. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensive.

5. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente dandosi seguito alla citata sentenza delle Sezioni Unite nella quale sul punto è stato affermato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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