Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.41567 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27470/2020 R.G. proposto da:

I.I.J., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Patruno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bari via Andrea Angiulli 38.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il giorno 11 settembre 2020, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3280/2019.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha chiesto la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite e, in subordine, il suo accoglimento.

FATTI DI CAUSA

I.I.J., cittadino nigeriano – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese, perché temeva di essere ucciso dai suoi cognati a causa di dissidi di natura familiare -, impugnò innanzi al Tribunale di Bari la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.

Con decreto depositato il giorno 11 settembre 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della carenza di reali minacce per l’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Bari, I.I.J. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art. 35-bis, commi 8 e 11, in combinato disposto con l’art. 16 della direttiva 32/2013/UE, avendo il giudice di merito trattato la causa senza disporre l’audizione dell’interessato, pure espressamente richiesta.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte, all’esito di udienza pubblica, trattandosi di questione di rilievo nomofilattico, ha affermato che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 07/10/2020, n. 21584; vedi anche Cass. 11/11/2020, n. 25439).

In tal senso, si è precisato, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, per integrare il requisito di specificità della censura, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta (Cass. n. 25312 del 11/11/2020). Indicazione puntuale che, nella specie, l’illustrazione del motivo in esame non contiene.

Ne’ è sindacabile la scelta del collegio di sostituire l’udienza fissata per la comparizione delle parti, con la c.d. trattazione cartolare, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, lett. h), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, trattandosi – quello in esame – di procedimento in Camera di consiglio in cui non è prevista la comparizione necessaria di soggetti “diversi dai difensori delle parti” ed essendo prevista – come visto in precedenza – l’audizione personale del richiedente la protezione solo se espressamente ammessa dal giudice.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in quanto il tribunale, facendo riferimento a fonti di informazione del 2017 e 2018, avrebbe omesso di consultare fonti aggiornate da cui desumere le condizioni del paese di origine del richiedente.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, denunciando la violazione di norme di diritto, censura l’accertamento in fatto riservato al giudice di merito limitandosi a dedurre genericamente che le informazioni sulle quali esso si fonda sarebbero “datate” (così implicitamente assumendo l’esistenza di un limite astratto di utilizzo temporale, che le norme richiamate non contemplano), senza in alcun modo indicare le più recenti informazioni che, se esaminate dal giudice di merito, avrebbero potuto condurre ad un accertamento di segno opposto (Cass. 21/11/2018, n. 30105; Cass. 29/10/2020, n. 23942).

3. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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