Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41574 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9171/2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RIETI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6844/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2015 R.G.N. 2148/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 6844/2015, depositata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Rieti che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti da F.A., collaboratore professionale – assistente sanitario inquadrato nella categoria D, per l’accertamento del suo diritto a percepire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c.c.n.l. Sanità 1998/2001 con decorrenza dall’1/9/2001 e la condanna dell’Azienda al pagamento delle somme dovute per tale titolo;

2. la Corte territoriale, richiamato l’art. 10 c.c.n.l. Sanità, rilevava che ai dipendenti appartenenti alla cat. D, con svolgimento di reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, poteva essere corrisposta l’indennità di coordinamento solo in presenza di un atto formale di incarico di coordinamento o in presenza di un atto ricognitivo formale dell’azienda, a seguito della verifica effettuata al 31 agosto 2001;

evidenziava che, dunque, solo un atto formale poteva sopperire alla iniziale mancanza dell’atto di conferimento formale dell’incarico;

riteneva che anche nel verbale di concertazione del 23/07/2002 si trovava chiara conferma della circostanza che per la cat. D la concessione dell’indennità di coordinamento fosse subordinata, in mancanza dell’atto di conferimento formale, alla attestazione firmata dai soggetti che ne avevano la competenza;

rilevava che, sulla base delle risultanze documentali, doveva escludersi la presenza di qualsiasi atto formale di conferimento dell’incarico e che il giudice, in mancanza di un atto formale ricognitivo proveniente dal dirigente competente, non poteva accertare lo svolgimento di fatto delle funzioni di coordinamento;

riteneva che dai documenti di causa, dalle allegazioni del ricorso e dalle dichiarazioni dei testi non emergesse, al 31 agosto 2001, lo svolgimento di funzioni di coordinamento da parte del ricorrente;

3. ricorre per la cassazione della sentenza il F. sulla base di quattro motivi;

4. l’AUSL di Rieti ha resistito con regolare controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, nn. 1 e 3”;

sostiene il suo diritto all’indennità ex art. 10 del c.c.n.l. 1998/2001 a prescindere dal provvedimento formale dello svolgimento delle relative funzioni, in quanto anche in caso di negazione del diritto da parte del datore di lavoro spetta al giudice accertare lo svolgimento delle funzioni;

rileva che la Corte territoriale laddove ha affermato che il giudice non poteva sostituirsi alla valutazione ricognitiva degli organi competenti dell’Azienda avrebbe dovuto adottare una pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione e non un rigetto nel merito della pretesa;

2. il motivo è infondato;

3. i giudici di appello hanno correttamente esaminato la domanda alla luce delle previsioni della contrattazione collettiva ed affermato che, per il riconoscimento dell’indennità di coordinamento, pretesa con decorrenza dall’1/9/2001, fosse indispensabile il previo conferimento di un incarico formale;

3.1. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto – ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili – la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D;

l’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di “collaboratore professionale sanitario” nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di “collaboratore professionale – assistente sociale”;

3.2. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all’interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento;

3.3. si è pervenuti così a prevedere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di “favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C;

3.4. la disposizione prevede innanzitutto un sistema “a regime” (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, “a regime”, l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento – v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339 -);

3.5. il secondo e il comma 3 disciplinano la situazione relativa alla “prima applicazione” della norma contrattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’indennità di funzione di coordinamento – parte fissa – con decorrenza 10 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di Lire 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità” e che “l’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”;

3.6. sempre in sede di “prima applicazione” del c.c.n.l., ai sensi 7 del medesimo art. 10, comma 7, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C (che è la situazione contrattuale che specificamente rileva nel caso in esame) cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5;

3.7. nell’ipotesi di “prima applicazione” di cui al comma 2, l’indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo sala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D *****, ai quali l’azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7;

3.8. quindi, provenendo il ricorrente dalla categoria D, era necessario, ai fini dell’attribuzione, in sede di prima applicazione, dell’indennità di cui all’art. 10, il conferimento di analogo incarico di coordinamento ovvero, previa verifica, il riconoscimento con atto formale dello svolgimento dell’attività di coordinamento al 31 agosto 2001;

3.9. nella specie, la Corte territoriale, con accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha escluso che vi fosse un atto formale di conferimento dell’incarico di coordinamento, sottoscritto dai dirigenti responsabili, anche effettuato eventualmente ex post, irrilevante essendo l’accertamento da parte del giudice dello svolgimento in fatto di funzioni di coordinamento;

il ragionamento è corretto ed è in linea con i precedenti sopra ricordati;

non vi è dunque alcun problema di competenza del giudice ordinario a valutare e riconoscere il diritto all’indennità di coordinamento e di invasione nella sfera riservata della P.A., spettando allo stesso la verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma pattizia per tale riconoscimento;

4. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “violazione degli artt. 343 e 436 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3”;

censura la decisione della Corte territoriale per aver accolto una eccezione dell’Azienda rispetto ad un accertamento effettuato dal Giudice di primo grado e in assenza di appello incidentale da parte dell’Azienda che si era limitata a formulare detta eccezione nella comparsa di risposta;

5. il motivo è inammissibile perché non sono trascritti gli atti rilevanti, in violazione degli oneri di specificità e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 5 agosto 2019, n. 20904);

6. con il terzo motivo il ricorrente denuncia “omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5”;

censura la decisione della Corte per non aver tenuto conto che il ricorrente era assunto con la qualifica di “operatore professionale coordinatore”, specificamente di “assistente sanitario visitatore coordinatore” e che per tal motivo non c’era bisogno di alcun atto formale di incarico per svolgere le funzioni di coordinamento, insite nella sua assegnazione di servizio, come risultante anche dalle buste paghe;

sostiene che la Corte ha negato l’indennità di coordinamento solo perché la sua l’attività, a far data dall’ordine di servizio del 5 luglio 2000, si svolgeva presso l’Ufficio vaccinazioni di Rieti, cadendo nell’illogica deduzione che tale attività fosse incompatibile con le funzioni di coordinamento;

rileva che i giudici di appello non hanno tenuto conto di un documento datato 1 ottobre 2000 (successivo all’ordine di servizio del 5 luglio 2000) da cui si evincerebbe che, anche dopo l’assegnazione all’ufficio vaccinazione, il F. sarebbe stato coinvolto in un sistema di valutazione e miglioramento della qualità del servizio;

7. il motivo è inammissibile;

7.1. le censure, infatti, ruotano intorno al contenuto di documentazione che si assume allegata al fascicolo di parte di primo grado (asseritamene costituente “traccia idonea” ad attestare il conferimento delle funzioni di coordinamento già prima del 31 agosto 2001) ma le stesse avrebbero dovuto essere fatte valere con il rispetto del duplice onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di produrli agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il motivo inammissibile (v. ex multis Cass. 28 settembre 2017, n. 19048);

7.2. peraltro, anche con tale motivo il ricorrente insiste sulla irrilevanza dell’attribuzione dell’incarico di coordinamento con provvedimento formale;

non dubita, invero, la Corte territoriale del fatto che il F., alla data del c.c.n.l. del 2001, appartenesse alla categoria D, il che, alla luce della interpretazione dell’art. 10 di detto c.c.n.l. come sopra ricordata, consente di attribuire rilevanza, da un lato, all’inquadramento riconosciuto dall’Azienda (ricordandosi che l’attribuzione automatica dell’indennità di coordinamento è stata prevista dalle parti contraenti, nell’ambito della categoria D, solo per i collaboratori professionali sanitari caposala e che l’attività di coordinamento di cui all’art. 10 costituisce una funzione autonoma e distinta rispetto a quelle che connotano la categoria di appartenenza) e, dall’altro, al riconoscimento con atto formale dello svolgimento dell’attività di coordinamento al 31 agosto 2001;

8. con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 – art. 360 c.p.c., n. 3”;

sostiene che per la complessità e la novità della questione la Corte avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio;

9. il motivo è infondato;

in tema di spese processuali, la statuizione adottata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa, mentre in ogni altro caso e in particolare ove il giudice le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile (cfr. ex multis Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317);

10. il ricorso va quindi complessivamente disatteso;

11. la regolazione delle spese segue la soccombenza;

12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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