LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11907/2016 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso lo studio degli avvocati ANDREA SGUEGLIA, e UGO SGUEGLIA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
e contro
DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO STATALE ITALIANO *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1317/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/03/2016 R.G.N. 1423/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
Che:
1. la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda proposta da Z.S., nominata “supplente non residente” per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 presso il Liceo *****, per il riconoscimento del diritto all’assegno di sede e comunque a percepire lo stesso nella misura intera e non nella minor misura prevista dal CCNL del comparto scuola;
2. la Z. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo;
il Ministero degli Affari Esteri (di seguito, MAE) ha depositato controricorso;
la ricorrente ha infine depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. l’unico motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché dell’art. 12, comma 2, art. 19, comma 14, artt. 106 e 123 del CCNL comparto scuola 2006/2009 e degli artt. 3, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 97 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3);
2. in fatto, secondo quanto emerge dal ricorso per cassazione, è accaduto che la Z. sia stata nominata supplente “non residente” per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, ottenendo in via giudiziale il riconoscimento del diritto a percepire in misura intera l’assegno di sede, così come previsto per il personale di ruolo comandato nella stessa scuola italiana dell'*****;
la ricorrente ha poi ricevuto identica nomina per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, da essa accettata, senza poter però svolgere in concreto il servizio, trovandosi dapprima in interdizione obbligatoria per gravidanza, poi spontaneamente interrottasi, quindi in congedo parentale e in seguito in astensione obbligatoria per una nuova gravidanza;
essa, non avendo ricevuto, per questi ultimi due anni, in tutto o in parte, l’assegno di sede, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto alla erogazione, in misura piena e comunque non ridotta in ragione della sua veste di supplente, di tale emolumento, con domanda disattesa in primo ed in secondo grado;
3. la sentenza qui impugnata premetteva che il pregresso giudicato tra le parti riguardava la quantificazione (in misura intera) dell’assegno di sede per annate in cui vi era stata effettiva assunzione delle funzioni all’estero, mentre rispetto alle annate oggetto di causa tale assunzione del servizio non vi era stata;
essa aggiungeva quindi che il D.Lgs. n. 294 del 1994, art. 658, quale sostituito dal D.Lgs. n. 62 del 1998, art. 27, riconnetteva espressamente gli assegni di sede al “servizio nelle istituzioni scolastiche” e ne riconosceva il perdurare fino alla “cessazione dalle funzioni in sede”;
coerente con tale assetto era poi ritenuto dalla Corte territoriale il fatto che il D.Lgs. n. 62 del 1998, art. 35, nel disciplinare l’assegno di sede per le lavoratrici madri, riconosciuto per intero nei periodi di astensione obbligatoria, mentre esso è sospeso nei periodi di astensione facoltativa, facesse riferimento a coloro che già lo percepissero, per avere effettivamente assunto le funzioni all’estero comportante gli oneri cui esso era destinato a sopperire, come confermava altresì il fatto che l’art. 35 stesso prevedesse periodi massimi di assenza oltre i quali l’assegno non viene più erogato;
4. il motivo di ricorso è sviluppato sostenendo che la natura non retributiva dell’assegno di sede, quale stabilita dal D.Lgs. n. 294 del 1994, art. 658, illo tempore vigente, sarebbe da considerare superata, rispetto ai supplenti non residenti, dalla contrattazione di comparto del 2002/2005, il cui art. 102 (poi ripreso dall’art. 106 del c.c.n.l. 2006/2009), nel definire la retribuzione, vi faceva rientrare anche l’assegno di sede aggiuntivo, per quanto individuato in una percentuale variabile della corrispondente erogazione agli altri docenti su sede estera;
la natura retributiva, secondo la ricorrente, era quindi tale da escludere che tale emolumento potesse restare condizionato dalla effettiva prestazione del servizio, sicché la prestazione era da aversi per dovuta e lo era nella sua misura intera, come stabilito inter partes dalla pronuncia passata in giudicato rispetto agli anni precedenti alle vicende oggetto di causa;
5. il ricorso è infondato;
6. il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658, nel regolare le erogazioni al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, prevedeva che, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale (…) competesse, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero.
la disposizione, poi abrogata dal D.Lgs. n. 64 del 2017, trova comunque tuttora analoga regolazione attraverso il richiamo del D.Lgs. n. 64 del 2017, art. 29, comma 7, ai titoli I e II della parte III del D.P.R. n. 18 del 1967;
tali norme prevedono appunto il riconoscimento, oltre allo stipendio ed altri assegni, di un assegno c.d. di sede (denominabile, ove incrementato delle aggiunte di famiglia anche come “indennità personale”, v. D.P.R. n. 18 cit., art. 174), espressamente indicandolo come di natura non retributiva;
6.1 i c.c.n.l. richiamati dalla ricorrente hanno previsto che tale assegno non fosse da riconoscere in misura intera al personale non residente all’estero ed avviato in supplenza, senza peraltro riprodurre la previsione della natura non retributiva;
da tale mancata riproduzione, come anche dal fatto che il c.c.n.l. fa riferimento ad una “retribuzione complessiva”, costituita dalla retribuzione di base e dall'”assegno di sede aggiuntivo”, secondo la Z. si dovrebbe concludere per la natura appunto retributiva e quindi per il non dipendere dell’erogazione, specie con riferimento ai congedi per gravidanza e maternità, dalla concreta prestazione del servizio;
7. questa S.C. (Cass. 23 giugno 2020, n. 12369) ha già ritenuto l’assinnilabilità del trattamento contrattualcollettivo dei docenti supplenti non residenti, con quello previsto in generale dalla legge per i docenti su sede estera ed è evidente che tale perequazione, necessariamente svolta disapplicando (v, in particolare Cass. 27 aprile 2021, n. 11112, punto 9) la disciplina collettiva, non può che operare complessivamente ed unitariamente, ovverosia attraverso l’esclusione per le indennità di sede, così perequate in rettifica della riduzione operata dai c.c.n.l., di una diversa qualificazione, in termini di retribuzione, per i supplenti non residenti rispetto al personale di ruolo, finendosi altrimenti in tal modo per far godere soltanto ad essi le positività consequenziali, attraverso gli istituti indiretti, al rientrare di tali importi nella nozione di retribuzione;
ne deriva che per tali docenti la regola di diritto esistente è certamente quella derivante dalla loro equiparazione agli altri docenti su sede estera, con riconoscimento quindi per intero dell’assegno di sede, ma nei termini non retributivi quale esso è previsto dalla sua disciplina generale;
8. d’altra parte, è corretta anche l’osservazione, concettualmente aggiuntiva, svolta dalla Corte territoriale sulla base del D.Lgs. n. 62 del 1998, art. 35, ora D.P.R. n. 18 del 1967, art. 183, comma 3, applicabile ai docenti per il già menzionato rinvio del D.Lgs. n. 64 del 2017, art. 29, comma 7;
tale norma prevede che l’indennità personale (di cui fa parte come detto l’assegno di sede) sia corrisposta in misura intera nei periodi di astensione obbligatoria e sia sospesa nei periodi di astensione facoltativa;
e’ in proposito giustificato che la corresponsione ivi prevista “per intero” dell’assegno di sede “in caso di astensione obbligatoria” non possa che riguardare un’erogazione già precedentemente attuata e cui subentri (“in caso”) la gestazione ed i diritti che ad essa conseguono;
ciò nella logica, comune per l’assegno di sede, di una corresponsione quanto meno legata ad una presa di servizio estero che vi sia già stata e che come tale abbia già comportato i disagi suoi propri (v. anche, a fini interpretativi di un regime inevitabilmente omogeneo, il D.P.R. n. 18 del 1967, art. 174, comma 2, tra l’altro ora applicabile ai docenti per il più volte menzionato rinvio del D.Lgs. n. 64 del 2017, art. 29, comma 7);
9. la pacifica assenza della previa presa di servizio nel caso di specie e per le annate che qui interessano, i cui incarichi, trattandosi di supplenze, hanno evidentemente autonomia rispetto a quelli degli anni precedenti, giustificano quindi la reiezione del ricorso;
10. è invece fondato il rilievo, sollecitato con la memoria finale, in ordine alla tardività del controricorso del MAE, in quanto il ricorso per cassazione fu notificato il 11.5.2016 ed il controricorso è stato posto in notifica nel settembre 2016 e dunque oltre il termine complessivo di quaranta giorni di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, il che comporta l’inammissibilità del controricorso e in definitiva, in assenza di valida attività difensiva, impone di nulla disporre rispetto al rimborso delle spese di lite a favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021
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