LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23095-2015 proposto da:
ING LEASE ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;
– controricorrente –
avverso le sentenze n. 645/2015, 649/2015, 650/2015, 643/2015, 646/2015, 651/2015, 653/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositate il 25/02/2015;
avverso le sentenze n. 816/2015, 818/2015, 820/2015, 817/2015, 819/2015, 821/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositate il 5 marzo 2015.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
RITENUTO
che:
ING Lease s.p.a. ricorre per la cassazione delle sentenze nn. 645/2015, 650/2015, 643/2015, 646/2015, 651/2015, 653/2015, 816/2015, 818/2015, 820,/2015, 817/2015, 819/7015, 821/2015 pronunciate dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversie concernenti l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi dalla Regione Lombardia per omesso pagamento della tassa automobilistica (anno 2009) relativa ad autoveicoli acquistati e concessi in locazione finanziaria, per avere il giudice di appello affermato che, anche dopo la data dell’entrata in vigore della L. n. 29 del 2009 (15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli è a carico del proprietario e del concedente, così dovendosi interpretare l’art. 7, comma 2, che ha aggiunto nel novero dei soggetti passivi del tributo, gli “usufruttuari acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”.
La Regione Lombardiane resiste con controricorso ed ha depositato memoria, con allegata documentazione; anche la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 2009, art, 5, comma 32, convertito, con modificazioni, nella L. n. 53 dei 1982, così come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a), per aver la CTR ritenuto che, anche dopo a data della entrata in vigore della legge di modifica (15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli sia a carico del concedente e dell’utilizzatore in solido laddove, invece, sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l’utilizzatore, con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.
La controricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, ed all’uopo ha prodotto copia della Delib. della Giunta Regionale n. XI/1941/l9, con la quale la Regione Lombardia ha provveduto all’annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, per cui le somme portate da stessi non sono più dovute.
Pertanto” ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 2992, art. 46, va dichiarata la estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La sentenza impugnata deve essere cessata senza rinvio, non potendo riconoscersi la idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale nè voluta dalle parti.
Va disposta, inoltre, la integrale compensazione delle spese di lite in ragione delle obiettive incertezze interpretative della normativa in tema di tassa automobilistica (ingenerate, in particolare, dal D.L. n. 113 del 2016, art. 10, conv. in L. n. 160 del 2016, che ha abrogato la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9-bis, conv. in L. n. 125 del 2015), che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l’ipotesi di responsabilità solidale della società di “leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto), e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13131/2019).
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione de giudizio per sopravvenuta cessazione della materia dei contendere e cassa senza rinvio e sentenze impugnate. Compensate tra e parti tutte e spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021