LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2763/2019 proposto da:
FIERA DI ROMA SRL, IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati DOMENICO DE FEO, MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARBIA 7, presso lo studio degli avvocati SIMONA MANCINI, PAOLO SABBATUCCI, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4355/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 2075/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4355/2018, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta l’opposizione proposta da Fiera di Roma srl, in concordato preventivo, avverso l’ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 23.6.2015 a M.E. all’esito della procedura di licenziamento collettivo, avviata con comunicazione del 20.3.2015, con conseguente condanna della parte datoriale a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro, a corrisponderle una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e a versare in suo favore i contributi assistenziali e previdenziali di legge.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Fiera di Roma srl, in concordato preventivo, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso M.E..
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dato atto che la difesa del ricorrente ha depositato, nel corso del presente giudizio, atto di rinunzia al presente ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC alla controricorrente.
2. Detta rinuncia (notificata ma che non risulta accettata) esplica l’effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., in considerazione del motivo della rinuncia medesima (raggiungimento medio tempore di un accordo tra le parti come da indicato verbale di conciliazione).
3. Non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021