Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41582 del 27/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6800/2020 proposto da:

O.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE c/o LA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1624/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 1558/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da O.L., cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio, per quanto specificamente interessa in questa sede, preliminarmente ha ritenuto superflua una nuova audizione del ricorrente, già sentito dalla Commissione territoriale, atteso che già in quella sede “ha avuto modo di esporre con chiarezza i motivi che lo hanno indotto a lasciare la Nigeria”; ha poi negato credibilità al racconto, non “suffragato da alcun significativo elemento di prova”, del richiedente protezione, che aveva narrato di aver lasciato il paese di origine perché perseguitato a causa del suo orientamento sessuale; si argomenta, tra l’altro, che detto racconto “e’ generico e privo di indicazioni di circostanze o sentimenti che siano indicativi di una reale sofferenza o difficoltà nel vivere il suo orientamento sessuale”, con la conseguenza di escludere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); sulla base di talune fonti internazionali, ha altresì escluso che per la regione nigeriana di provenienza dell’istante sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha infine negato la protezione umanitaria sull’assunto che “non può riconoscersi una situazione meritevole di protezione umanitaria in relazione alla vicenda narrata giudicata inattendibile”; circa l’inserimento sociale del richiedente la Corte ha affermato che esso, “comprovato dalla sua attività di lavoro”, non sarebbe stato posto a fondamento né dell’atto introduttivo del giudizio né dell’appello, “cosicché ogni valutazione sul punto appare del tutto superflua”; si argomenta, comunque, che, “in mancanza di allegazione e di prova di una situazione di carenza di beni essenziali per condurre nel paese di origifie una vita dignitosa”, detto inserimento sarebbe insufficiente a giustificare il riconoscimento del permesso per motivi umanitari;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 5 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” per “omessa audizione del ricorrente”;

il motivo è inammissibile perché prospettato con riferimento ad una formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più vigente, senza neanche tenere conto degli enunciati espressi a Sezioni unite dalle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, e, poiché la Corte territoriale ha considerato che quanto già acquisito offrisse senz’altro la possibilità di rendere una decisione reiettiva della domanda di protezione internazionale e l’istanza di essere sentito anche in appello non vincola il giudice (Cass. n. 21584 del 2020; Cass. n. 26124 del 2020; Cass. n. 22049 del 2020), la censura si traduce in una richiesta, inammissibile in questa sede, di rivalutazione del convincimento espresso dai giudici del merito;

2. per ragioni di ordine logico-giuridico vanno ora valutati congiuntamente per connessione il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si denuncia, sotto vari profili, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-27 e degli artt. 2 e 3 CEDU; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver negato credibilità al richiedente protezione, senza adeguatamente considerare la sua condizione di omosessuale, tenendo conto che in Nigeria tale condizione può condurre alla pena di morte ed il sistema giudiziario di quel Paese non è in grado di garantire protezione ai perseguitati;

il Collegio giudica fondate le censure per quanto segue;

l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, nella specie omosessuale, del richiedente protezione internazionale non può essere escluso, dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia (sentenza 25/1/2018 C-473/16, alla luce dell’art. 13, par. 3, lettera a, della Direttiva 2005/85 e dell’art. 15 par. 3, lettera a, della Direttiva 2013/32), ha evidenziato che, in relazione all’omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente; che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s’inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell’orientamento sessuale; che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni (cfr. Cass. n. 9815 del 2020); la stessa pronuncia ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, l’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi è solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non è lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012) (v. pure Cass. n. 11172 del 2020 e, in precedenza, Cass. n. 15981 del 2012);

si è aggiunto (Cass. n. 18128 del 2017; Cass. n. 2458 del 2020) che la valutazione di credibilità del narrato del richiedente asilo – in generale e certo non meno nel caso vi siano riferimenti a tematiche legate a fattori sessuali – deve tenere conto “delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell’età del richiedente, insomma del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata”; come anche dei pudori e delle remore ataviche che le tematiche sessuali – e, più ancora, quelle di tratto omosessuale – recano con sé; inoltre, in tema di protezione internazionale, la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiari di essere omosessuale, non può essere fondata sulle modalità con cui egli abbia riferito di aver scoperto il proprio orientamento sessuale e di averlo vissuto, in modo esplicito o riservato, nel paese d’origine, atteso che la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana; pertanto, non può richiedersi alla persona di inclinazione omosessuale, la quale viva nell’ambito di un contesto sociale che discrimini l’omosessualità o di un ordinamento che addirittura la preveda come reato, di assumere o non assumere una determinata condotta in ordine ad una scelta che deve rimanere libera, dovendosi piuttosto attribuire rilevanza, ai fini della credibilità del racconto, ai riscontri oggettivi dei fatti concreti narrati, prescindendo dal profilo dell’omosessualità (Cass. n. 24397 del 2021);

nel caso di specie lo scrutinio della Corte territoriale sulla credibilità del ricorrente risulta non rispettoso dei criteri normativi sopra richiamati per cui la sentenza deve essere cassata in ordine alla valutazione della credibilità del narrato affinché il giudice del rinvio possa uniformarsi ai principi innanzi richiamati;

3. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa valutazione del livello di integrazione del ricorrente e dei documenti prodotti; con il quinto mezzo, da esaminarsi congiuntamente per connessione, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per la “mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente”; in particolare si lamenta che, nel corso del procedimento di secondo grado, era stata depositata apposita documentazione comprovante l’impiego lavorativo del ricorrente, erroneamente non valutata dal giudice del gravame;

le censure riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari vanno accolte nei confini segnati dalla motivazione che segue;

innanzitutto, premesso che il giudizio sulla credibilità del narrato dovrà, per quanto innanzi, essere riformulato, esso è destinato ad influenzare anche il riconoscimento della protezione umanitaria, in caso di eventuale diniego delle protezioni maggiori, tenuto altresì conto che, secondo quanto sancito da condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poiché essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 7985 del 2020);

inoltre ha errato la Corte territoriale a non valutare l’integrazione lavorativa del richiedente protezione, sul presupposto che essa non fosse stata allegata, con la conseguente mancata acquisizione dei relativi documenti, anche in appello, considerato che, in tema di protezione internazionale, l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (tra le altre: Cass. n. 32670 del 2019);

la pretesa preclusione processuale ha impedito alla Corte calabrese di effettuare il giudizio comparativo prescritto in materia di protezione umanitaria dalle Sezioni unite di questa Corte che, innanzitutto (sent. n. 29459 del 2019), hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019); successivamente le stesse Sezioni unite (sent. n. 24413 del 2021) hanno precisato che, ai fini di detta valutazione comparativa, occorre attribuire alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno;

la Corte territoriale non ha proceduto a siffatta adeguata comparazione, per cui, anche per questo verso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

4'. conclusivamente, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, gli altri devono essere accolti nei sensi espressi dalla presente motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472