Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41584 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22313-2018 proposto da:

R.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GALLICCHIO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3466/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/05/2018 R.G.N. 968/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Napoli, pronunziando sul reclamo di R.G., ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della impugnativa del licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo intimato con efficacia dal 12.2.2015 dalla datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a. sulla base di contestazione che addebitava al dipendente la mancata segnalazione di operazioni sospette in violazione della normativa antiriciclaggio e di disposizioni interne e la mancata acquisizione della preventiva autorizzazione dell’apposito organismo TSC Anticiclaggio di Napoli per prelievi in contanti pari o superiori all’importo di Euro 20.000,00, effettuati sul conto intestato alla società Eurometalli Sud s.r.l.;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.G. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione per avere affermato la legittimità del licenziamento impugnato sulla base della presunta violazione di un obbligo di segnalazione (extra Gianos) non meglio individuato e pertanto non frutto della interpretazione della norma aziendale; la Corte non aveva verificato la sussistenza dell’obbligo medesimo in relazione alla normativa regolamentare aziendale che comunque rimetteva la scelta della segnalazione all’autonoma valutazione dell’UP. Quanto alla richiesta di autorizzazione al prelievo di contante di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 parte ricorrente evidenzia che era l’operatore a gestire la richiesta di prelievo e ad inviare il modulo per la richiesta di autorizzazione al TSC antiriciclaggio;

2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e/o dell’art. 54 c.c.n.l. applicabile, censurando la sentenza impugnata sotto il profilo della errata sussunzione della condotta accertata nell’ambito delle previsioni richiamate, non essendo stata affermata la sussistenza dell’elemento soggettivo a tal fine indispensabile e non essendo le condotte contestate comunque di gravità tale da integrare gli elementi della giusta causa di licenziamento. Evidenzia che la ipotesi sub lettera c) dell’art. 54 c.c.n.l. richiedeva la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso che la Corte ” subodora ma non afferma”; critica inoltre la decisione impugnata per avere affermato la esistenza di un possibile danno per Poste Italiane nei confronti dei terzi, in conseguenza delle condotte ascritte, danno che in concreto non era sussistente; sostiene che comunque i fatti contestati integravano mere irregolarità procedurali e non erano sussumibili nella fattispecie contestata;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. la Corte di merito, premesso che si era in presenza di licenziamento con preavviso, intimato ai sensi dell’art. 54, comma c) c.c.n.l. applicabile, delineante una fattispecie di responsabilità per colpa, ha osservato che il numero di operazioni ammesse dal lavoratore (pari a dieci) rispetto a quelle contestate, già di per sé, per nulla incideva sulla ricostruzione della responsabilità del reclamante, in quanto la gravità dell’addebito si era già consolidata in tutto il suo spessore a fronte delle sole dieci operazioni accertate (rispetto alle cinquantanove contestate); ha ritenuto, quindi, la sussistenza delle violazioni ascritte sotto il profilo della inosservanza dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ed evidenziato che il lavoratore aveva dimostrato di essere ben consapevole della normativa antiriciclaggio che aveva scelto deliberatamente di disattendere per motivazioni del tutto non condivisibili compiendo le operazioni descritte quanto meno con significativa negligenza;

3.2. tanto premesso non sussiste il denunziato vizio di motivazione apparente che si manifesta allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum perché obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarle, cioè di riconoscerle come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112); le censure articolate dal ricorrente si rivelano già in astratto inidonee a sorreggere la denunziata apparenza di motivazione posto che le stesse non hanno riguardo al complessivo impianto motivazionale del provvedimento nei suoi aspetti logico-giuridici – i quali, peraltro, risultano agevolmente percepibili nei presupposti fattuali (omessa segnalazione di operazioni sospette, in violazione di normativa aziendale) e nelle conseguenze tratte sul piano del diritto (responsabilità per condotta negligente ai sensi della previsione contrattuale collettiva) – ma assumono, in palese contrasto con la ricostruzione del giudice di appello, che è stato omesso l’accertamento relativo alla sussistenza o meno dell’obbligo di segnalazione e l’individuazione della normativa di riferimento e si sostanziano nella richiesta di rivalutazione delle condizioni alle quali ancorare la responsabilità del dipendente attingendo quindi ad un’area che esula del tutto dalla censura articolata;

2. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza delle censure articolate con la previsione collettiva sulla quale la Corte distrettuale ha fondato l’affermazione della legittimità del licenziamento. Tale previsione è costituita infatti dall’art. 54, comma 5, lett. c) del contratto collettivo applicabile il quale delinea un’ipotesi di responsabilità colposa del dipendente laddove le doglianze del richiedente presuppongono dichiaratamente, errando, che il licenziamento sia stato fondato sulla giusta causa di recesso (v. in particolare, ricorso, pag. 22);

3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso risulta inammissibile conseguendone il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

4. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente ricorrente I dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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