Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41601 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11920/2016 proposto da:

*****, nella persona del suo titolare T.M., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, dall’Avv. Fiorenzo Cieri, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. 96, nello studio dell’Avv. Bruno Taverniti;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale n. ***** di Lanciano-Vasto-Chieti, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rodolfo Giungi, e Tommaso Marchese, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria, n. 3, presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’AQUILA, n. 1329/2015, pubblicata il 10 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 10 dicembre 2015, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dalla *****, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 321/2019 del 10 settembre 2009, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione ad agire dell’attore, avendo escluso la possibilità di trasformazione in senso tecnico dalla società in accomandita semplice in impresa individuale e ritenendo che non vi era stata alcuna liquidazione della società, con la conseguenza che non si era realizzato alcun fenomeno successorio.

2. La Corte di appello di L’Aquila ha condiviso il principio affermato dal giudice di primo grado che escludeva la possibilità di trasformazione in senso tecnico della società in impresa individuale, nonché il principio della necessità del procedimento di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese per rendere operante il fenomeno della successione dell’imprenditore individuale nei rapporti giuridici che facevano capo alla società disciolta, come emergeva anche dall’evoluzione giurisprudenziale in tema di estinzione della società.

3. I giudici di secondo grado hanno, quindi, evidenziato che la mera cancellazione della società dal registro delle imprese e la prosecuzione dell’attività commerciale da parte dell’ex socio non determinava l’affermata trasformazione della società in accomandita semplice in impresa individuale e che non rilevava, in senso contrario, la qualità di socio accomandatario del Tenaglia, perché questi aveva rivendicato la titolarità dei diritti scaturenti dal contratto stipulato con la società non in tale veste, ma in forza dell’inammissibile trasformazione della compagine societaria; erano, infine, inammissibili, ex art. 345 c.p.c., i documenti prodotti all’udienza del 22 novembre 2011, volti a dimostrare che vi era stata effettiva tutela dei creditori sociali ed anche irrilevanti ai fini della decisione.

4. L’impresa *****, avverso la sentenza impugnata, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. Le parti hanno depositato memoria.

6. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta error in procedendo ed in iudicando; violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; illegittima pronuncia di inammissibilità dei documenti prodotti di cui all’indice atti del fascicolo di parte ricorrente di secondo grado sub nn. da 4 a 11; documenti prodotti ante novella L. n. 134 del 2012 (che ha riformato l’art. 345 c.p.c.) “indispensabili” ai fini del decidere e comunque in parte “sopravvenuti” al giudizio di primo grado (cfr. istanza di fallimento del 27 gennaio 2009 contro T.M. già ***** s.a.s. di cui al n. 11 indice atti e documenti fascicolo di II grado di parte ricorrente, nonché atto di precetto della società Macerata Asfalti s.r.l. di cui al n. 10 del ridetto indice atti e documenti, nota dell’INPS del 12 gennaio 2007 di cui al n. 8 indice atti e documenti fascicolo di II grado parte ricorrente: il ricorso per dichiarazione di fallimento del 27 gennaio 2009 (n. 11), l’atto di precetto della Società Macerata Asfalti s.r.l. del 16 marzo 2007 (n. 10) e la nota dell’I.N.P.S. del 12 giugno 2007 (n. 8) erano tutti atti successivi alla data del 27 gennaio 2009, data della chiusura della fase istruttoria di primo grado e, comunque, successivi alle deduzioni istruttorie di primo grado risalenti all’anno 2005; in ogni caso erano documenti indispensabili perché dimostravano il subentro della ditta individuale ***** in tutti i rapporti contrattuali della società in accomandita semplice; la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare l’ammissibilità della nuova produzione sotto tutti i profili prospettati dall’art. 345 c.p.c., nel testo in vigore all’epoca.

2. Con il secondo motivo si lamenta errores in procedendo ed in iudicando; violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 2272 c.c. e ss., art. 2484 c.c. e segg., art. 2495 c.c. e ss., art. 2498 c.c. e ss., art. 2252 c.c. ante riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003), art. 11 preleggi, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’avvenuta trasformazione atipica e/o prosecuzione della originaria compagine societaria “***** s.a.s.” nella ditta individuale “*****”, come comprovato per tabulas dalla visura della pratica con codice ***** della CCIIAA di Chieti e dall’atto di cessione quote sociali per notar B. del 12 giugno 2003 (sub doc. 281 allegati F) e Q) indice atti e documenti del fascicolo di parte di primo grado; acclarata continuità nei rapporti giuridici; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e cioè il subentro della ditta individuale in tutti i rapporti contrattuali della società in accomandita semplice, come comprovato per tabulas dai documenti sub indice atti nel fascicolo di parte di secondo grado sub nn. da 4 a 11, dai quali si evinceva come l’avvenuta trasformazione e/o prosecuzione avesse esplicato i suoi effetti anche verso i terzi i quali nulla avevano opposto recependola; legittimazione attiva in capo alla ditta individuale nella fattispecie de qua subentrata a tutti gli effetti nel rapporto contrattuale con la A.S.L. Lanciano-Vasto alla società in accomandita semplice; espressa dichiarazione di volontà dell’amministratore di non ricostituire la pluralità dei soci e di proseguire in forma individuale sempre la stessa attività sociale; trasformazione atipica e/o prosecuzione in ditta individuale e conseguente inapplicabilità alla specie della sentenza Cass., Sez. U., n. 6070/2013: il socio superstite aveva continuato l’attività quale ditta individuale iscritta nel registro delle imprese con inizio attività a far data dal 13 dicembre 2003, coincidente con la presentazione dell’istanza di cancellazione della società in accomandita semplice il giorno successivo alla scadenza del semestre; successione a titolo universale della ditta ricorrente alla società in accomandita semplice, come comprovato dalla visura e dell’atto di cessione quote sociali sopra richiamati; in ogni caso legittimazione ad agire da parte di T.M. in quanto già socio illimitatamente responsabile della società in accomandita semplice, nonché omonimo titolare della ditta individuale, che non aveva posto in essere alcuna rinuncia né ai debiti, né ai crediti della società in accomandita semplice; trasformazione di società di persone costituitasi in data antecedente alla riforma del diritto societario per cui dovevasi ritenere in ogni caso applicabile la regola al tempo vigente (art. 2252 c.c.), essendo stata la società in accomandita semplice costituita in data 10 giugno 1963, ovvero in data anteriore alla riforma del diritto societario, con conseguente violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività ex art. 11 preleggi, comma 1.

Si duole il ricorrente che la Corte d’appello non aveva considerato che la trasformazione della società in accomandita semplice in ditta individuale aveva già prodotto i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi, che avevano agito nei confronti della ditta individuale per debiti della società in accomandita semplice, accettando l’avvenuta trasformazione e che alla trasformazione era stata data la dovuta pubblicità a terzi e la stessa era stata comunicata a tutti i creditori; la Corte d’appello avrebbe, inoltre, dovuto esaminare e non discostarsi dal dato normativo di cui all’art. 2272 c.c., n. 4, che non aveva subito alcuna modifica ad opera del legislatore della riforma del diritto societario e che nelle società di persone, diversamente che nelle società di capitali, il socio amministratore era già comunque illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società; i giudici di merito non avevano ritenuto che la liquidazione era essenziale solo nella società di capitali e non anche nelle società di persone, dove ex art. 2275 c.c. costituiva una fase facoltativa in favore dei soci medesimi, anche in ragione del fatto che i terzi erano garantiti dalla responsabilità illimitata di una parte o della totalità dei soci; il T. non aveva agito come un nuovo soggetto, in quanto era il socio illimitatamente responsabile della società in accomandita semplice, sia per le passività, che per le sopravvenienze attive.

3. L’esame delle esposte censure porta al rigetto del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo motivo.

3.1 Deve premettersi, come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che la cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 che modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4060).

Ed infatti, a tale disposizione non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore alla data dell’1 gennaio 2004, l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data (cfr. Cass., Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4060).

3.2 Nel caso concreto, la cancellazione della società ***** s.a.s. avvenuta in epoca successiva l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e specificamente in data 5 marzo 2004, comporta che la capacità processuale della suddetta società fosse venuta meno, per effetto dell’estinzione della stessa a seguito della cancellazione, fin da epoca precedente l’instaurazione del giudizio di primo grado, introdotto con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2004 (cfr. pag. 1 del ricorso per cassazione).

3.3 Ancora, è necessario rilevare che una società di persone non può trasformarsi in senso tecnico in una impresa individuale e che, piuttosto, ciò che può accadere è che una società personale, verificatasi una causa di scioglimento (quale il venir mano della pluralità dei soci), attui la propria liquidazione mediante trasferimento dell’azienda in blocco ad un terzo o anche ad uno dei soci (eventualmente al solo socio superstite); e tuttavia, in questi casi, si è pur sempre in presenza di un fenomeno traslativo di beni ad un diverso soggetto, non della trasformazione di un ente in altro di tipo diverso con la conservazione della medesima identità soggettiva (Cass., 3 ottobre 2003, n. 14736, in motivazione; Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, richiamata anche dalla Procura generale).

3.4 Sovviene, altresì, l’ulteriore principio affermato da questa Corte, secondo cui “L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio. L’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio” (Cass., 15 novembre 2016, n. 23269).

3.5 Già nel 2010, questa Corte aveva pronunciato tre sentenze, rese a Sezioni Unite, con le quali aveva chiarito che, anche nelle società di persone, la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, determinava il venir meno della loro capacità e soggettività, negli stessi termini in cui analogo effetto si produceva per le società di capitali (Cass. 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062).

In tale quadro, la Corte aveva affermato che “in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria al soci” (Cass. 16 luglio 2010, n. 16758).

Alla luce di quest’ultima pronuncia, dunque, se la società era titolare di una situazione giuridica che si esauriva in una pretesa di carattere contenzioso, questa si doveva intendere abbandonata con la cancellazione dal registro delle imprese.

3.6 Successivamente, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071, partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, si sono soffermate sulla sorte dei rapporti, sostanziali e processuali, di cui era parte la società al momento della cancellazione ed hanno ricondotto la vicenda estintiva a un fenomeno di tipo successorio, separando i rapporti passivi, cioè quelli implicanti l’esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti.

Con riguardo ai rapporti attivi ha differenziato da un lato le “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponde la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non possono neppure perciò ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione; dall’altro, ha evidenziato un “bene o di un diritto” che, se fosse stato conosciuto o comunque non trascurato al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbe dovuto senz’altro figurare, e che sarebbe perciò stato suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), precisando, in quest’ultimo caso, che appariva meno giustificata un’interpretazione abdicativa della cancellazione.

E mentre con riferimento al primo tipo di rapporti attivi (cui è riconducibile quello in esame, poiché T.M. in primo grado ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto stipulato dalla società “***** s.a.s.” con l’Azienda sanitaria convenuta il 28 gennaio 1999, avente ad oggetto la realizzazione della residenza Sanitaria Assistenziale per 40 posti letti nel Comune di Vasto, per inadempimento dell’Azienda Sanitaria e il risarcimento dei danni subiti), questa Corte ha affermato che la scelta del liquidatore di procedere senz’altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo; in relazione al secondo tipo di rapporti ha ritenuto che si determinasse un analogo meccanismo successorio dei soci, con conseguente legittimazione processuale di questi ultimi: è solo, dunque, in questo ultimo caso, che si instaura tra i soci, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

3.7 Ne consegue che versandosi in ipotesi di diritti ancora incerti o illiquidi, in quanto successivamente fatti valere in giudizio, il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società non può dirsi verificato e la cancellazione della società dal registro delle imprese diventa espressione di una volontà di rinuncia tacita ai diritti litigiosi o illiquidi (Cass., 19 luglio 2018, n. 19302; Cass. 24 dicembre 2015, n. 25974; Cass. 10 giugno 2014, n. 13017).

3.8 Nel caso in esame, le conseguenze di tali affermazioni portano sul piano processuale, in assenza di qualsiasi conferimento di azienda dalla società in accomandita semplice all’impresa individuale, a ritenere che la scelta effettuata da T.M., quale socio unico e legale rappresentante della società in accomandita semplice, di procedere senz’altro alla cancellazione della società dal registro delle imprese (avvenuta in data 5 marzo 2004, su istanza presentata in data 13 dicembre 2003), senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare (il giudizio di primo grado, come già detto, è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2004), deve essere interpretata come un’univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito incerto o comunque illiquido.

4. Per le ragioni di cui sopra, va rigettato il secondo motivo, con assorbimento del primo motivo e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dall’Azienda controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Azienda controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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