Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4161 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 781/2015 R.G., proposto da:

la “EQUITALIA SUD S.p.A.” (già “EQUITALIA LECCE S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del procuratore speciale pro tempore, nella qualità di agente per la riscossione dei tributi per la Provincia di *****, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosaria Savoia, con studio in Lecce, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Emanuela Vergine, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

D.M.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio De Lorenzi, con studio in Roma, e dal Prof. Avv. Giuseppe Tinelli, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce il 13 febbraio 2014 n. 358/23/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 19 novembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

La “EQUITALIA SUD S.p.A.” (già “EQUITALIA LECCE S.p.A.”) ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce il 13 febbraio 2014 n. 358/23/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per inadempimento di varie cartelle di pagamento, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di D.M.R. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce l’11 febbraio 2009 n. 95/02/2009, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato in parte la decisione di prime cure nel senso di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario in relazione all’iscrizione ipotecaria per la parte fondata sulle cartelle di pagamento relative a crediti previdenziali ed a violazioni del codice della strada, di annullare l’iscrizione ipotecaria per la parte fondata sulle cartelle di pagamento relative a crediti erariali la cui notifica doveva considerarsi inesistente e di confermare per il resto. D.M.R. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2718 c.c.; della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, in combinato disposto con la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 24,25,49, e art. 57, comma 2,; del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la notifica (con le modalità previste dal D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 60) delle cartelle di pagamento per crediti erariali, in dipendenza delle quali l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita, era inesistente.

Ritenuto che:

1. Il motivo – la cui ammissibilità non è inficiata dall’imprecisa indicazione delle norme violate, la cui corretta individuazione è, comunque, consentita dalla formulazione delle doglianze argomentate – è infondato.

1.1 Il thema decidendum attiene alla verifica della regolarità dell’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione su beni immobili del contribuente in dipendenza di cartelle di pagamento per crediti erariali, la ritualità della cui notificazione è contestata tra le parti.

1.2 In particolare, secondo l’accertamento fattone dai giudici di merito, la notifica delle cartelle di pagamento è stata effettuata con il deposito presso la Casa del Comune di residenza e con l’affissione nell’albo pretorio del relativo avviso, dopo la constatazione di irreperibilità del contribuente presso il luogo della residenza anagrafica.

1.3 E’ incontestato che si verte in un’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta del contribuente, ossia una semplice e momentanea irreperibilità del destinatario, talchè la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la nullità dell’atto impugnato (l’iscrizione ipotecaria) per insussistente notificazione degli atti presupposti (le cartella di pagamento).

1.4 Difatti, si deve disattendere l’assunto secondo cui l’agente della riscossione avrebbe correttamente proceduto alla notificazione delle cartella di pagamento mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l’osservanza delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., nella considerazione che, trattandosi di notifica effettuata prima dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, non poteva trovare applicazione, trattandosi di rapporto esaurito con la semplice decadenza dall’impugnazione delle cartelle di pagamento.

1.5 Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub iudice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicchè nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto (ex plurimis: Cass., Sez. 1, 28 maggio 2003, n. 8548; Cass., Sez. 1, 14 novembre 2003, n. 17184; Cass., Sez. 2, 16 febbraio 2007, n. 3642; Cass., Sez. 2, 15 maggio 2007, n. 11116; Cass., Sez. 5, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33610).

1.6 Peraltro, l’inoperatività della norma processuale o procedimentale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte Costituzionale, salvi gli effetti del definitivo consolidamento dei rapporti giuridici ed il formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo va affermata senza possibilità di distinguere fra applicazione diretta – riferita, cioè, alla formazione dell’atto secondo la norma poi dichiarata illegittima – e applicazione indiretta riferita, cioè, al mero controllo sull’atto in precedenza compiuto – giacchè anche in tale ultimo caso il giudice non può ritenere legittima un’attività svoltasi in conformità di una norma dichiarata incostituzionale (in termini: Cass., Sez. 1, 28 maggio 2003, n. 8548).

Ne consegue, che la inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento – sulla base del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, nel testo sostituito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 – ben poteva essere apprezzata dal giudice tributario in sede di accertamento della nullità dell’ipoteca iscritta in dipendenza delle stesse, nonostante il compiuto decorso del termine per l’autonoma impugnazione delle cartelle di pagamento.

1.7 Non appare, pertanto, censurabile la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce, la quale ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, annullando l’iscrizione ipotecaria sulla base dell’inesistenza giuridica della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.

2. Pertanto, stante l’infondatezza del motivo addotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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