Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41642 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18829/2020 proposto da:

Y.A.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Amelia Aprea, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1232/2020 della Corte d’appello di Napoli depositata il 3/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/21, da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1232/2020, depositata il 3/4/2020, ha respinto il gravame di Y.A.R., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, la richiesta dello straniero, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, in quanto temeva di essere accusato di aver commesso un reato comune, un incendio colposo) era non credibile, per genericità (neppure essendo stato allegato l’avvio di un procedimento penale a suo carico), e non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, anche D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), non sussistendo una situazione di violenza indiscriminata in *****, secondo le fonti consultate (United States Department of States, Amnesty International); non poteva accogliersi neppure la richiesta di concessione del permesso per ragioni umanitarie, non essendo state allegate ragioni di personale vulnerabilità dello straniero e di integrazione in Italia, cosicché alcuna comparazione era possibile.

Avverso la suddetta pronuncia, Y.A.R. propone ricorso per cassazione, notificato il 10/7/2020, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi rappresentati dal timore di ingiusta carcerazione per l’infondato addebito di un reato comune (fatto esaminato ai soli fini della richiesta di protezione sussidiaria) e dall’occupazione lavorativa (contratto di lavoro, prima come lavoratore domestico e poi, dal gennaio 2020, un “nuovo impiego lavorativo”) del richiedente, allegata.

2. La censura è inammissibile.

Anzitutto, ai fini della specificità della doglianza, il ricorrente non indica quando, in grado di appello, il documento sarebbe stato prodotto (Cass. SU 7161/2019; Cass. 28004/2020).

In ogni caso, in ricorso, non si spiega perché il solo documentato, attuale, rapporto di lavoro, senza altra specificazione (essendo cessato quello di lavoratore domestico), dovrebbe risultare decisivo ai fini della chiesta protezione umanitaria, limitandosi a richiamare, ai fini del giudizio comparativo, il timore di essere accusato in Patria di un reato di diritto comune (fatto questo, peraltro. già ritenuto inverosimile).

Le Sezioni Unite (Cass. 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Ora, nel presente giudizio, la Corte d’appello ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando che non era stata neppure allegata documentazione dal richiedente, al fine di integrare il requisito della effettiva integrazione, sociale e lavorativa, nel nostro Paese e, nel ricorso, ci si limita a ritenere pregiudizievole il rientro nel Paese d’origine dopo alcuni anni di soggiorno in Italia, avendo il richiedente, nel corso del 2020, documentato lo svolgimento di un’ attività lavorativa.

Ma anche ai fini del vaglio di c.d. comparazione attenuata, il livello di integrazione in Italia, sotto il profilo sociale, lavorativo, familiare, deve essere davvero significativo ed effettivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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