LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32319/2020 R.G., proposto da:
R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Bonadies, con domicilio in Salerno, Via Quaranta n. 1.
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco p.t..
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 239/2020, depositata in data 27.2.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. R.A. propone ricorso affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, avverso la precedente pronuncia del medesimo giudice distrettuale n. 92/2014.
Il Comune di Salerno è rimasto intimato.
Il ricorrente aveva adito il tribunale di Salerno, esponendo di essersi aggiudicato un appalto di lavori stradali indetto dal Comune; che il contratto era stato risolto consensualmente e che residuava un credito di Lire 471.174.218 verso l’amministrazione committente, di cui aveva chiesto il pagamento. Il Tribunale aveva respinto la domanda, osservando che il credito trovava titolo in talune riserve tardivamente formulate, avendo l’appaltatore sottoscritto senza riserve il registro di contabilità in data 5.5.1998, mentre solo in data 17.7.1998 aveva firmato con riserva lo stato finale dei lavori, circostanziando le proprie pretese.
La sentenza era stata confermata in appello e avverso la pronuncia di secondo grado il R. aveva proposto ricorso per revocazione, lamentando che – erroneamente – la Corte distrettuale avesse dichiarato che le riserve erano state iscritte nel registro di contabilità, pur essendo state formulate nel libretto delle misure.
La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, rilevando che la parte non aveva specificato il motivo di revocazione, l’errore da cui era affetta la sentenza e a quale documento si riferisse e inoltre che l’errore denunciato riguardava la sentenza di primo grado, poiché era stato il tribunale ad aver già affermato che le riserve andavano iscritte non nel conto finale redatto il 3.7.1998, ma all’atto della sottoscrizione del registro di contabilità.
Ha concluso che la censura doveva esser sollevata con l’atto di appello, con il quale il R. aveva – invece – contestato l’intempestività delle riserve non con riferimento alle ragioni sviluppate nel giudizio di revocazione, ma limitandosi a sostenere che dette riserve potevano essere proposte anche con il conto finale.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sostenendo che l’errore di fatto che inficia la sentenza di primo grado deve considerarsi automaticamente presente anche nella sentenza di appello, come confermerebbe la disciplina dell’art. 394 c.p.c., comma 1, ove prevede la revocabilità della decisioni emesse in unico grado, principio da cui conseguirebbe l’impugnabilità per revocazione delle sentenze nei cui motivi di appello manchi la deduzione dell’errore revocatorio.
Si sostiene che – in caso contrario – ove entrambe le decisioni siano affette da un errore revocatorio, nessuna delle due risulterebbe impugnabile per revocazione.
Il secondo motivo denuncia la motivazione apparente e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che l’errore di fatto era certamente sussistente, poiché la Corte di merito aveva ritenuto che il documento che conteneva la riserva fosse il registro di contabilità e non il libretto delle misure, dovendo comunque ritenersi tempestive anche le riserve formulate nel conto finale.
3. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte distrettuale – dopo aver evidenziato che l’errore revocatorio denunciato dal R. era presente nella sentenza di primo grado – ha correttamente posto in rilievo che i motivi di appello avverso la decisione del tribunale non contenevano alcun riferimento al fatto che le riserve fossero state ritenute apposte sul libretto delle misure e non sul registro di contabilità, avendo l’appellante contestato solo la ritenuta tardività delle riserve stesse, poiché formulate nel conto finale.
In sostanza, proponendo il ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello, è stato denunciato un errore di fatto già presente nella sentenza di primo grado (e non oggetto dei motivi di gravame), per cui correttamente il giudice territoriale ha ritenuto inammissibile l’impugnazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, può investire la sentenza di appello solo per far valere errori di fatto dai quali sia direttamente affetta tale pronuncia, mentre eventuali errori della sentenza di primo grado sono deducibili esclusivamente con l’atto di gravame, restando – in mancanza – preclusa la possibilità di denunciarli o rilevarli successivamente (Cass. 12034/1990; Cass. 258/1996).
Nessun argomento contrario può trarsi dalla revocabilità delle sentenze emesse in unico grado, come previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1: in tal caso, la revocazione si pone come l’unico rimedio per censurare la sussistenza di uno dei vizi elencati nell’art. 395 c.p.c., data l’impossibilità di impugnare la decisione con l’appello.
L’asserito errore revocatorio non poteva – pertanto – ritenersi automaticamente trasmesso alla sentenza di appello, dovendo esser fatto valere con l’atto di gravame.
4. Anche il secondo motivo è inammissibile perché presuppone la deducibilità dell’errore revocatorio avverso la sentenza di appello, che, invece, il giudice distrettuale ha correttamente ritenuto preclusa.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo il Comune di Salerno formulato difese.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021