LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23580/2020 R.G. proposto da:
O.E., nato in *****, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Mariani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Ascoli Piceno, via di Vasta 26;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma via dei Portoghesi 12;
– resistente –
Avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il giorno 13 giugno 2020, nel procedimento iscritto al n. r.g. 1735/2019;
Sentita la relazione svolta all’udienza del 4 novembre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ceroni Francesca, che ha chiesto in via principale il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale;
in subordine che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso ovvero la sua infondatezza;
Udito l’avv. Stefania Mariani per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
O.E., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa aveva dichiarato di essere fuggito dal suo paese, perché dopo la sua conversione all’islam, i suoi parenti di fede ***** volevano ucciderlo -, impugnò innanzi al Tribunale di Brescia la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale della stessa città, che aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché delle altre forme complementari di protezione internazionale.
Con decreto depositato il giorno 13 giugno 2020, il tribunale respinse l’impugnazione, osservando che, in considerazione della scarsa credibilità del narrato dell’istante e tenuto conto della situazione politica attuale dell’area di sua provenienza, non sussistevano i presupposti per la concessione della protezione internazionale e neppure di quella sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Brescia, O.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 della direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, dell’art. 10 della direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il giudice di merito, pure riconoscendo la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, ha poi ritenuto non provato il narrato, senza attivare i doveri di cooperazione istruttoria.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e art. 14, lett. c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 27, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il tribunale ha errato nel non accertare d’ufficio l’esistenza di una tutela effettiva nel paese di origine contro le minacce subite dal richiedente.
3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 della direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, dell’art. 10 della direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27 in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32,D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, e all’art. 2 Cost., nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale ha operato erroneamente il necessario giudizio comparativo ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
3.1. Il ricorso è improcedibile.
Invero, questa Corte ha già affermato che in tema di protezione internazionale il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis è tenuto ad allegare la comunicazione del decreto impugnato, ovvero la mancata esecuzione di tale adempimento, producendo, a pena d’improcedibilità del ricorso, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute di posta elettronica certificata.
Il mancato deposito di tale relazione è peraltro irrilevante nel caso in cui il ricorso sia stato comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), come pure quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass. 15/10/2020, n. 22324; Cass. 10/07/2020, n. 14839).
Orbene, nella vicenda all’esame, per un verso, il ricorrente non ha allegato la data dell’avvenuta comunicazione, né sostenuto che la cancelleria avrebbe omesso tale incombente e, per altro verso, neppure ha prodotto copia conforme del medesimo provvedimento con la prova della data della detta comunicazione.
Dunque, essendo stato notificato l’odierno ricorso all’avvocatura dello Stato pacificamente il 26 agosto 2020, oltre sessanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato (13 giugno 2020), in difetto di produzione della copia conforme con attestazione della data della sua comunicazione a cura della cancelleria, va senz’altro dichiarata l’improcedibilità del medesimo.
4. L’improcedibilità del ricorso dispensa il Collegio dall’esaminare la questione – pure sollevata dal Procuratore Generale in udienza – concernente la validità della procura speciale rilasciata al difensore dell’odierno ricorrente.
5. Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione resistente; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021