Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4165 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27064-2015 proposto da:

FORMENTI SELECO S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato NATALIA PAOLETTI, rappresentata e difesa dagli Avvocati ROBERTO e STEFANO PELLEGRINO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legism;

– resistente –

e EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2637/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

Fomenti Seleco S.p.A. in amministrazione straordinaria propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 10591/21/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di liquidazione e relativa cartella di pagamento per imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 832/2011, emessa dal Tribunale di Monza a favore della società in giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.Fall.;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, il Concessionario è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 241 del 2000, art. 3, e L. n. 212 del 2002, art. 7) ed omessa motivazione circa l’assenza di specificazione dei criteri di calcolo dell’imposta di registro applicata negli atti impugnati, avendo la CTR erroneamente reputato legittimo l’avviso di liquidazione indicante solo la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione;

1.2. la doglianza è infondata, posto che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 4, prevede che “nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare… e la somma da pagare”, e tali indicazioni risultano riportate nell’atto e sono sufficienti ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, non essendo neanche necessario allegare agli atti la sentenza o il suo contenuto essenziale ai fini del pagamento dell’imposta di registro, trattandosi di pronuncia resa a seguito di giudizio che ha visto i ricorrenti quali parti in causa, trattandosi di provvedimento quindi conosciuto dalle parti, non potendosi ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa tutelato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente) (cfr. Cass. nn. 21713/2020 non massimata, 13402/2020, 24098/2014 non massimata);

1.3. peraltro, come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 21713/2020 cit.), questa esegesi è coerente con il disposto della Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1, secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al “principio della collaborazione e della buona fede”, atteso che l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all’avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all’esercizio della potestà impositiva e, dall’altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria;

1.4. in ossequio ai canoni generali della collaborazione e della buona fede, l’Amministrazione finanziaria deve considerarsi, pertanto, esonerata dall’obbligo di allegazione Legge 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, comma 1, con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte (anche a mezzo di rappresentante legale o volontario), trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un’informazione adeguata e commisurata ad un efficace esercizio del diritto di difesa in ordine all’incidenza degli atti impositivi;

1.5 nella specie, è pacifico che la ricorrente sia stata parte nel processo definito con la sentenza civile soggetta ad imposta di registro, per cui si deve fondatamente e ragionevolmente presumere che essa abbia avuto piena ed integrale conoscenza della portata e del tenore delle statuizioni adottate all’esito della controversia, e tale interpretazione è peraltro in sintonia con il testo del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, seconda parte, (quale introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 4, comma 1), secondo il quale, in relazione al contenuto dell’avviso di rettifica e di liquidazione per l’imposta di registro su atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”;

1.6. il mero riferimento al numero ed alla data della sentenza civile nell’avviso di liquidazione rappresentano quindi indicazioni sufficienti, per assicurare al contribuente l’agevole intelligibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata (nella fattispecie, come indicato dalla stessa CTR nella sentenza impugnata, avendo l’Ufficio applicato, in sede di liquidazione, “l’imposta al 3% D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 37, sull’importo oggetto di revoca ai sensi della L. Fall., art. 67 “);

2.1. con il secondo motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, art. 59, lett. d), e art. 60, comma 2, per errata applicazione dell’imposta di registro anche alla parte risultata vittoriosa nel procedimento al cui esito era stata emessa la sentenza, oggetto di registrazione;

2.2. la censura va parimenti disattesa;

2.3. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 29158/2018, 19815/2017), l’obbligo solidale del pagamento delle spese di registrazione della sentenza è posto a carico delle parti del processo in applicazione della speciale normativa tributaria che lo prevede, a prescindere dall’esito favorevole o meno di esso per quella incisa, la quale semmai ha il diritto di regresso nei rapporti interni e nel rispetto della disposizione dell’art. 1298 u.c. c.c., secondo cui le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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