Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41651 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3732/2021 rg proposto da:

T.W.A.S.C., elettivamente domiciliato in Salerno, Via Posidonia 161/5, presso lo studio dell’avv. Luigi Di Muro che lo rappresenta e difende in giudizio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Prefetto Provincia Napoli;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

RILEVATO

che:

p. 1. T.W.A.S.C., n. a ***** (*****) il *****, propone cinque motivi di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha confermato il decreto 8.1.2020 con il quale il Prefetto di Napoli ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale.

Il Giudice di Pace, in particolare, ha osservato che il decreto opposto era valido, in quanto:

sottoscritto dal vice-prefetto aggiunto Dott. D.S.M., in forza di delega del prefetto prot.n. 64796 del 29.3.17, in atti;

tradotto in lingua inglese (nella dichiarata impossibilità di traduzione in lingua madre), cioè in una lingua veicolare che il prevenuto, da 18 anni in Italia, aveva dichiarato di conoscere e preferire nelle notifiche (come da foglio-notizie rilasciato alla PA);

dal report della Farnesina sulla situazione nello ***** risultava come, dopo alcuni attentati terroristici verificatisi nell’aprile 2019 in concomitanza con le Festività Pasquali, la situazione dell’ordine pubblico era tornata normale, con un “imponente controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine”;

il ricorrente non aveva dedotto di essere stato vittima di persecuzioni politiche o religiose, o di poterlo divenire in caso di rimpatrio;

l’emergenza sanitaria Covid 19 non ostava di per sé all’espulsione, non avendo il ricorrente dedotto di trovarsi nella situazione preclusiva di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 35, comma 3.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Prefettura di Napoli.

p. 2.1 Con i cinque motivi di ricorso si lamentano – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – vari profili di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale, come segue:

(primo motivo), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1 e art. 10 Cost., per omesso rilievo della causa di inespellibilità data dal fatto che, come risultava dal Report-Sicurezza in atti, lo ***** viveva una situazione oggettiva di tensione etnico-religiosa, con attacchi terroristici da parte di militanti Isis contro cittadini cingalesi di varie fedi, tra cui quella cattolica praticata dal ricorrente.

Il motivo è infondato.

Lungi dal pretermettere questo decisivo elemento di causa, il giudice di pace lo ha esaminato attingendo alle fonti informative concernenti la situazione del Paese, ed osservando (pag.3) che “dal report della Farnesina sulla situazione attuale nello *****, paese d’origine del ricorrente, emerge che dal termine del conflitto armato tra le forze governative e l'***** (*****), dal 2009 lo ***** ha beneficiato di un lungo periodo di tranquillità, interrotto solo in concomitanza delle celebrazioni pasquali nell’aprile 2019, allorquando si verificavano alcuni attentati terroristici nella città di *****, ma da allora la situazione è tornata alla normalità, con un’imponente controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine”.

La doglianza non si fa carico di questo giudizio, se non per puramente e semplicemente contrapporre ad esso una diversa valutazione di ordine fattuale, chiaramente non deducibile nella presente sede di legittimità; a maggior ragione nell’ambito di un motivo di ricorso che ha natura esclusivamente normativa e non motivazionale.

Sennonché, ravvisata la intangibilità della valutazione così resa dal giudice di pace, non può dirsi che questi abbia violato la invocata disposizione sulla inespellibilità ex art. 19 cit..

Va inoltre rilevato che il giudice di pace ha poi aggiunto (ivi) che il ricorrente non aveva “dedotto di essere stato vittima di persecuzioni di carattere politico-religioso e di poter continuare ad esserlo in caso di rientro nel paese d’origine, sì che il motivo di ricorso non può trovare accoglimento”.

Ebbene, si tratta di ulteriore ragione decisoria neppure censurata nel motivo in esame.

p. 2.2 (secondo motivo), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, artt. 6 e 7, per mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua madre, in assenza di prova dell’indisponibilità di interprete.

Il motivo è infondato.

Il Giudice di Pace dà conto del fatto che il decreto di espulsione era stato notificato al prevenuto in una lingua veicolare (inglese) da questi conosciuta, ed anzi da lui indicata come preferita.

Si tratta di affermazione di ordine fattuale che non trova censura nel motivo in oggetto, la cui argomentazione giuridica si pone inoltre in contrasto con l’indirizzo di legittimità secondo cui: “In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione e’, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo. In particolare, come chiarito dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che detta norme regolamentari e di attuazione del citato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, sempre che il giudice non accerti la sufficiente conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana, l’attestazione da parte dell’autorità procedente della indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del contenuto del decreto di espulsione è condizione sufficiente per la validità della traduzione in una delle predette tre lingue, per le quali l’interessato abbia indicato preferenza” (Cass. n. 25362/06; così Cass. n. 17572/10 ed altre).

p. 2.3 (terzo motivo) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2 e L. n. 241 del 1990, art. 21 octies per difetto di competenza in capo al vice prefetto aggiunto che, nella specie, aveva sottoscritto il decreto in luogo del prefetto.

Il motivo è infondato.

Si è affermato in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa ex L. n. 689 del 1981 – materia assimilabile, in parte qua, alla presente perché anch’essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato – che l’opponente che in tale giudizio deduca l’illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1989, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”; con la conseguenza che: “se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass. n. 23073/16; 20972/18 ed altre).

Questo indirizzo è stato più volte recepito da questa Corte anche nella specifica materia dell’espulsione dello straniero: v. Cass. nn. 10419/21, 9433/21, 22401/21 ed altre.

Orbene, nella concretezza del caso il giudice di pace ha affermato che il decreto di espulsione era stato regolarmente sottoscritto dal vice-prefetto aggiunto, a ciò debitamente legittimato da delega prefettizia prot.n. 64796 del 29.3.17, in atti.

Si verte dunque di un caso nel quale:

la sussistenza della delega risultava per tabulas, sulla base del riscontro fattuale operato dal giudice di pace;

il ricorrente non ha in alcun modo contestato (né avanti allo stesso Giudice di Pace, né nel giudizio di cassazione mediante una doglianza di natura motivazionale) la validità, efficacia ed effettiva riferibilità al procedimento amministrativo in questione della delega così individuata agli atti del giudizio.

p. 2.4 (quarto motivo) D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 1 e art. 35, comma 3, lett. c) e d), posto che l’ordinamento nazionale ed internazionale attribuiva anche allo straniero irregolare il diritto alla salute ed alla profilassi delle malattie infettive, con la conseguenza che lo stato di emergenza sanitario da Covid-19 (dedotto nel corso dell’udienza 2.12.20) doveva ritenersi di per sé ostativo all’espulsione.

Il motivo è per più versi inammissibile.

Sotto un primo aspetto, esso vorrebbe raggiungere lo scopo pratico di invalidare il decreto di espulsione sulla base di un evento – la pandemia da COVID-19 – che lo stesso ricorrente qualifica come sopravvenuto; senza con ciò considerare che la legittimità del decreto espulsivo poteva e doveva essere vagliata dal giudice di pace solo sulla base dei presupposti legali esistenti al momento della sua emanazione, non anche nella considerazione di eventi successivi, non potendosi in ogni caso concepire – al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge – una illegittimità dell’atto amministrativo per causa sopravvenuta.

Sotto un secondo aspetto, il motivo attiene alla mancata considerazione di una circostanza che, proprio in quanto sopravvenuta, non venne dedotta con i motivi di ricorso in opposizione al decreto espulsivo ma soltanto durante l’udienza davanti al giudice di pace che, infatti, ne ha potuto tenere conto non come causa invalidante il decreto di espulsione, ma solo nella tutt’affatto diversa ottica della tutela della salute dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 35, comma 3 cit..

Sotto un terzo aspetto, non va poi sottaciuto che l’affermata preclusione da Covid 19, quand’anche nella specie rilevante, avrebbe inciso, nella stessa prospettazione del ricorrente, su un aspetto a valle dell’espulsione, segnatamente sui tempi ed i modi della sua materiale esecuzione secondo quanto già affermato, con riguardo al diverso istituto del trattenimento in CPR, da Cass. n. 18319/21, secondo cui: “il giudice investito ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, della richiesta del questore di proroga del trattenimento finalizzato all’identificazione dello straniero da espellere o all’organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l’esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto, ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o di organizzazione del viaggio di rimpatrio, giustificando, o meno la concessione della proroga al trattenimento”.

p. 2.5 (quinto motivo) art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione, fondata sul periculum in mora.

Si tratta anche in tal caso di motivo inammissibile, per il solo fatto di riferire l’omessa pronuncia ad una questione di natura non decisoria (riferita alle domande ed eccezioni di parte sul diritto dedotto in giudizio) ma puramente interinale, cautelare ed ormai superata nei suoi asseriti presupposti fattuali come all’epoca dedotti.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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