Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41652 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18754/2020 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Trucco, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1761/2019 della Corte d’appello di Torino depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/21 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1761/2019, depositata in data 31/10/2019, ha respinto il gravame di D.A., cittadino del *****, avverso la decisione di primo grado che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici d’appello, ritenuti non sussistenti i presupposti per disporre l’audizione dell’appellante in ragione della genericità dell’istanza, non avendo il ricorrente indicato fatti specifici su cui essere sentito, hanno sostenuto che la vicenda narrata dal richiedente (aver abbandonato il suo Paese a causa del suo orientamento sessuale considerato reato in *****) era non credibile, come già ritenuto in primo grado, e non integrava le condizioni per il riconoscimento delle invocate forme di protezione, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, anche D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) non sussistendo in ***** una situazione di violenza generalizzata, secondo le fonti consultate (***** e *****), o di quella umanitaria, condividendosi sul punto la valutazione espressa dal Tribunale, non potendo l’integrazione sociale costituire l’unico motivo per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (con richiamo alla motivazione del Tribunale che aveva rilevato l’insufficienza di forme di integrazione “blande”, quali quelle svolte dal richiedente con attività di volontariato, corsi di lingua, tirocini formativi, presso una carrozzeria), dovendo essere necessaria una violazione o il pericolo di violazione di diritti umani in caso di rimpatrio nel Paese d’origine, nella specie non rinvenibile.

Avverso la suddetta pronuncia, D.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 26/6/2020, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione); con ordinanza interlocutoria n. 25172/21, la causa è stata rinviata a Nuovo Ruolo in attesa della decisione di questa Corte a Sezioni Unite sulla protezione per ragioni umanitarie. Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 7,8 e 11, in combinazione con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione, rilevando che la motivazione della Corte sarebbe contraddittoria avendo, da un lato, ritenuto non credibile il racconto circa la sua condizioni di omosessualità e, dall’altra, negato l’audizione del richiedente richiesta dallo stesso per fornire alle autorità giudiziaria tutte le informazioni considerate necessarie; b) con il secondo motivo, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, anche esso basato su di una motivazione considerata contraddittoria in quanto, da un lato, la Corte di merito avrebbe rimarcato l’inattendibilità e le lacune della narrazione e, dall’altro, avrebbe escluso la sussistenza di un danno grave che il richiedente avrebbe subito in caso di rientro in *****, laddove le continue violazione dei diritti umani esistenti in ***** avrebbero reso credibile la storia del ricorrente quantomeno ai fini della protezione sussidiaria, essendo detto Paese caratterizzato da una estrema instabilità, non mutata anche con l’elezione del nuovo presidente, per quanto riguarda la condizione degli omosessuali; c) con il terzo motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, censurandosi l’interpretazione data dalla Corte all’istituto della protezione umanitaria, misura ricollegata invero ad una situazione di vulnerabilità soggettiva che sarebbe presente nella specie, considerata la giovane età, all’epoca dei fatti, e la drammatica situazione esistente in Libia durante il suo soggiorno, nonché il mancato rilievo a quegli elementi di inserimento e apprezzamento sociale nel contesto del territorio nazionale correlati con il percorso di integrazione “rafforzato da esperienze lavorative”.

2. La prima censura è inammissibile.

Al riguardo, questa Corte ha affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorché non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.

Questa Corte ancora (Cass. 21584/20; conf. 22409/2020) ha chiarito che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Si è poi, da ultimo, precisato (Cass. 25312/2020) che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (conf. Cass. 25439/2020), successivamente chiarendosi che, pur essendo il giudice tenuto a valutare l’opportunità di dar corso all’audizione, pur in assenza di una iniziativa della parte, il mancato espletamento dell’incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l’assenza di un’istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell’incombente (Cass. 18311/2021).

Ora, la Corte d’appello ha congruamente motivato il rigetto della richiesta di audizione, rilevando che nell’istanza il richiedente neppure chiariva quali erano i fatti su cui egli chiedeva di essere sentito nuovamente. Il ricorrente si limita a rilevare una contraddizione tra il diniego della richiesta di audizione e la ritenuta non attendibilità del racconto del richiedente.

3. Il secondo motivo, inerente ad una critica del vaglio di credibilità, è inammissibile.

Si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018). Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Ora, in ordine alla non credibilità, la censura non è specifica e puntuale. Si lamenta la mancata indicazione delle ragioni di non credibilità, che risultano invece precisate in sentenza, anche con richiamo alla motivazione del giudice di primo grado.

Quanto poi alla ritenuta instabilità politica ed alla condizione riservata agli omosessuali in *****, la doglianza non si confronta con il decisum e mira a sovvertire gli accertamenti fattuali esperiti dal giudice di merito.

4. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente si limita, del tutto genericamente, ad invocare la giovanissima età in cui aveva lasciato il suo Paese (nel 2015, a diciannove anni), le terribili condizioni subite durante la permanenza in Libia nonché gli elementi di “inserimento e apprezzamento sociale nel contesto del territorio nazionale”, rafforzati “da esperienze lavorative”.

Ora, la Corte d’appello, richiamata la motivazione sul punto espressa dal Tribunale, che aveva rilevato l’insufficienza di forme di integrazione “blande”, quali quelle svolte dal richiedente con attività di volontariato, corsi di lingua, tirocini formativi, presso una carrozzeria, ha altresì aggiunto che, nell’impugnare il provvedimento del Tribunale, l’appellante nulla aveva “motivato in ordine alla ricorrenza di precisi presupposti per la concessione di un permesso umanitario”.

Le Sezioni Unite (Cass. SU 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Tuttavia, nel presente giudizio, la Corte d’appello, al pari del giudice di primo grado, ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando, essenzialmente, che, a fronte della non credibilità di quanto narrato dal richiedente e della situazione generale del Paese d’origine, non sussistevano diritti che potessero essere pregiudicati dal suo rientro in Patria e che la documentazione da lui allegata non era idonea a provare la sua integrazione effettiva nel nostro Paese.

La statuizione risulta conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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