Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41653 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 194/2021 R.G., proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Cellerino, con studio in Pisa, alla Via Lavagna n. 24.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Sanchini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Buozzi n. 232, presso l’avv. Stefano Viti.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del tribunale Pisa, pubblicata in data 18.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. M.A. ha adito il tribunale di Pisa, chiedendo la condanna del Condominio ***** al pagamento di Euro 13.470,00, quale compenso per le attività di c.t.u. svolta dal ricorrente in un giudizio di accertamento tecnico preventivo.

Il tribunale ha liquidato il minor importo di Euro 12.474,76, oltre accessori.

Il decreto è stato impugnato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dal Condominio e, in parziale accoglimento dell’opposizione, il giudice ha ridotto il compenso ad Euro 5056,20, oltre accessori, regolando le spese processuali, sul rilievo che il quesito rimesso al CTU, pur formulato in modo molto articolato, era chiaramente unitario e interconnesso nelle sue varie parti, vertendo sull’accertamento dello stato dei luoghi e delle opere appaltate, sull’accertamento di eventuali e difformità dei manufatti e sui danni conseguenti, oltre che sull’individuazione delle opere necessarie per l’eliminazione dei difetti e sui relativi costi, reputando autonomo solo il quesito riguardante la valutazione dei danni degli appartamenti e i costi di eliminazione.

Ha liquidato – in applicazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 11 – l’importo di Euro 4639,58, oltre ad Euro 416,00 per il danno (emergente e cessante) per gli appartamenti, in applicazione della tariffa, art. 12.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da M.A. con ricorso in due motivi.

Il Condominio ***** resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 12 e del D.P.R. n. 115 del 2002, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che i quesiti di cui ai punti 1 (vertente sula descrizione dello stato dei luoghi e sulla ricostruzione delle vicende dell’appalto, con esame dello stato di progetto e quello di contratto e con la descrizione delle opere eseguite), 5 (riguardante la quantificazione dei danni da ritardo nella consegna dei lavori), 6 (avente ad oggetto l’accertamento di eventuali errori progettuali o della fase esecutiva dei lavori e della sussistenza del rischio di lesioni) e 9 (diretto all’accertamento del rischio di danni ulteriori e futuri) trascritti in ricorso, esigevano accertamenti autonomi e davano diritto, ciascuno di essi, ad un autonomo compenso, che il tribunale avrebbe dovuto liquidare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 12.

Il motivo è inammissibile.

Per stabilire se il consulente abbia svolto un’unica indagine o una pluralità di accertamenti autonomi e se quindi abbia diritto o meno ad un unico compenso, occorre verificare l’autonomia o l’interdipendenza dei singoli accertamenti, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, non essendo decisiva la pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza.

Ne consegue che, ove l’indagine sia sostanzialmente unitaria, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest’ultimo sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. 28417/2018; Cass. 21487/2019).

Il relativo accertamento – rimesso al giudice di merito – appare nella specie logicamente motivato, avendo il tribunale evidenziato come il c.t.u. dovesse descrivere lo stato dei luoghi, individuare i vizi delle opere appaltate e quantificare i danni e quindi svolgere indagini, relative al medesimo contratto, strettamente interconnessi.

Non era invocabile l’art. 12 cit., che è norma speciale applicabile solo ove si discuta esclusivamente di verifiche di conformità tecnica e di mero controllo e verifica, mentre si ricade nell’art. 11 ove le indagini riguardino – come nella specie – anche altri profili (Cass. 20235/2009).

3. Il secondo motivo denuncia la nullità della decisione per vizio di motivazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il tribunale abbia prima riconosciuto l’autonomia del quesito sulla sussistenza e la quantificazione dei danni agli appartamenti, omettendo però di attribuire al c.t.u. un compenso autonomo per i relativi accertamenti.

Il vizio non è sussistente poiché la pronuncia ha sommato agli importi liquidati per scaglioni, con riferimento alle attività di accertamento oggetto dei restanti quesiti, un ulteriore importo di Euro 416,00 con riferimento alla quantificazione dei danni ai singoli appartamenti (cfr. ordinanza, pag. 3), avendo quindi attribuito un compenso autonomo in ragione della dichiarata autonoma del quesito n. 8.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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