LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29074-2020 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in Ronciglione (VT) via dell’Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell’avvocato Daniele Nocera che la rappresentata e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAPRAROLA, elettivamente domiciliato in Roma, P.Le Clodio, 14, presso lo studio dell’avvocato Andrea Graziani, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maria Maurizi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4204/2020 della Corte d’appello di Roma, depositata il 14/09/2020 e notificata il 21/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la sig.ra M.M. impugna la sentenza d’appello che, disattendendo il di lei gravame, ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione da lei proposta nei confronti del Comune di Caprarola in relazione ad un appezzamento di terreno da lei coltivato a noccioleto ed a castagneto e destinato a verde pubblico;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Caprarola.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce l’errato esame circa un elemento probatorio decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la corte d’appello errato nella valutazione delle risultanze testimoniali dalle quali risultava in contestata la circostanza che dal 1987 il padre della odierna ricorrente e la stessa hanno posseduto in via esclusiva ed indiscussa i terreni per cui è causa;
– con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., per non avere adeguatamente valutato gli elementi probatori acquisiti che avrebbero correttamente consentito di applicare la disposizione in esame e riconoscere l’acquisto per usucapione dei terreni in questione in favore della ricorrente M.;
– in prossimità dell’adunanza odierna la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al presente ricorso sottoscritta per adesione dal legale rappresentante del controricorrente oltre che dai procuratori di entrambe le parti;
– il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto senza alcuna statuizione sulle spese in applicazione dell’art. 391 c.p.c., comma 4, attesa l’adesione della controparte alla dichiarazione di rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021