LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3458/2021 proposto da:
B.K., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Carmela Grillo, in Perugia, Via Toti 32; da questa rappresentato e difeso in giudizio per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, (*****), Prefettura di Perugia, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PERUGIA, depositata il 07/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1. B.K., n. in ***** il *****, propone un motivo di ricorso per la cassazione dell’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Perugia ha confermato il decreto prefettizio 10.9.20 di espulsione dal territorio nazionale.
Il Giudice di Pace, per quanto qui rileva, ha osservato che il decreto opposto era anche formalmente legittimo, perché “validamente sottoscritto dal vicario del prefetto Dott. D.R. che non necessita di autorizzazione specifica vista la sua funzione di sostituto del prefetto in caso di assenza o impedimento”.
Resiste con controricorso il Ministero degli Interni – Prefettura UTG di Perugia.
p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b) e L. n. 241 del 1990, art. 21 octies. Per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto valida la sottoscrizione apposta, sul decreto di espulsione, dal vicario del prefetto in assenza di specifica delega; atto, quest’ultimo, invece necessario tanto per il vice-prefetto vicario, quanto per il viceprefetto aggiunto, D.M. Interni n. 284 del 1993, ex art. 11, comma 2.
p. 2.2 Il motivo è destituito di fondamento.
Il Giudice di Pace – con riscontro diretto di tipo fattuale – ha affermato che il decreto espulsivo in questione era stato firmato “dal vicario del Prefetto Dott. D.R.” e che, pertanto, non vi era necessità di autorizzazione o delega specifica.
Il ricorrente non contesta, in fatto, che la sottoscrizione fosse stata apposta dal prefetto vicario ma nega, in diritto, che quest’ultimo non necessitasse di delega.
Si tratta di assunto che contrasta con il D.M. Interni n. 284 del 1993, il cui art. 11 dispone che: “Unità organizzative responsabili dell’adozione del provvedimento finale (…) 2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell’Amministrazione dell’Interno sono da considerare responsabili dell’adozione del provvedimento finale i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l’adozione degli atti di propria competenza, nonché i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l’adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio”.
Per costante indirizzo di legittimità (Cass. n. 25308/20; così Cass. n. 18540/16 ed altre): “e’ legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni”.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Amministrazione controricorrente; la liquidazione avviene come in dispositivo.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021