Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4166 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22325/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

MOTORSPORT s.r.l. (incorporante G.B. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale, dagli Avv.ti Augusto Fantozzi e Roberto Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Sicilia, n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 63/11/09, depositata il 17 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020 dal Consigliere Michele Cataldi.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 63/11/09, depositata il 17 giugno 2009, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Gorizia che aveva accolto il ricorso della Motorsport s.r.l. (incorporante G.B. s.p.a.) contro avviso d’accertamento in materia di Iva, relativo all’anno d’imposta 1999.

2. La contribuente si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate, ricorrente, ha depositato documentata richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito della presentazione, da parte della contribuente, di domanda di definizione agevolata della presente controversia tributaria, con conseguente pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della stessa definizione, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Le spese del processo estinto restano, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, comma 10, a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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