LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6742/2021 R.G. proposto da:
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Carluccio e dall’Avv. Rosario Almiento, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone, n. 44;
– ricorrente –
contro
D.B.G., D.B.T., S.G., V.D., C.A., Ca.Le., P.T. e L.F.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 788/2020, depositata il 19 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto, solo nei confronti di alcuni convenuti e per importo inferiore a quello preteso, la domanda risarcitoria proposta dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, per danni da reato;
avverso tale decisione l’Asl propone ricorso per cassazione con due mezzi;
gli intimati non svolgono difese in questa sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
occorre preliminarmente rilevare che non vi è prova del rituale perfezionamento della notifica nei confronti di alcuni degli intimati ( S.G., V.D., C.A., P.T. e L.F.);
ne deriva l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei loro confronti;
ad uguale esito deve tuttavia giungersi anche nei confronti degli altri intimati in ragione della palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
risulta, infatti, totalmente omessa l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653);
la prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);
stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello;
il ricorso, invece come detto, omette tali requisiti contenutistici, limitandosi a trascrivere:
– il dispositivo della sentenza penale di condanna, in primo grado, degli intimati per i reati loro ascritti (indicati solo attraverso il richiamo della corrispondente lettera del capo d’imputazione: pagg. 2 – 6 del ricorso);
– il dispositivo della sentenza penale di secondo grado (pagg. 6 – 7);
– il dispositivo della sentenza della cassazione penale (pag. 7);
– le conclusioni dell’atto di citazione introduttivo del susseguente giudizio civile di danno (pagg. 8 – 9);
– il dispositivo della sentenza civile di primo grado (pag. 9);
– breve cronologia degli eventi principali del processo d’appello (pag. 10);
– il dispositivo della sentenza d’appello (pag. 10);
dopo di che il ricorso scorre subito alla enunciazione dei motivi;
né potrebbe obiettarsi che l’esposizione dei fatti non fosse necessaria ai fini del thema decidendum trattandosi, appunto, di sentenza resa su pretesa risarcitoria, il cui fondamento era controverso ed occorreva comunque accertare quanto meno con riferimento all’esistenza di danni risarcibili ed alla loro eventuale quantificazione;
né, ancora, l’esposizione dei fatti può ricavarsi dalla illustrazione dei motivi di ricorso, ove si allude bensì ai “fatti di causa” ed alla loro “vasta risonanza”, senza che però mai tali fatti siano descritti, né che lo siano in relazione alle diverse posizioni e questioni dibattute, anch’esse taciute, il ricorso per lo più risolvendosi nella astratta prospettazione del tema della risarcibilità del danno non patrimoniale anche nei confronti di ente pubblico e nella invocazione del potere di liquidazione equitativa del danno;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13. art. 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021