LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3259/2021 rg proposto da:
L.B., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Paolo Farci, di Firenze come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
Prefettura UTG Padova;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 353/2020 del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il 11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1. L.B., n. il ***** ad ***** (*****) propone un motivo di ricorso per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Padova ha confermato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Padova, in data 4.5.20, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13, comma 2, lett. a) (con conseguente ordine di allontanamento del Questore).
Il Giudice di Pace, per quanto qui rileva, ha osservato che:
l’eccezione di nullità del decreto espulsivo per mancata sottoscrizione del prefetto era infondata, dal momento che gli atti del prefetto potevano essere firmati, nelle aree funzionali di preposizione, anche dai viceprefetti e viceprefetti aggiunti D.Lgs. n. 139 del 2000, ex art. 14 e D.M. Interni 8 novembre 2002, art. 4;
nella specie vi era stata apposizione del timbro del viceprefetto, il che induceva a ritenere che la sottoscrizione fosse attribuibile a tale funzionario in quanto così delegato dal prefetto.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Prefettura UTG Padova.
p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b) e L. n. 241 del 1990, art. 21 octies dal momento che, nella specie:
il decreto di espulsione era stato firmato non dal prefetto, ma dal viceprefetto aggiunto Dott.sa S.L.;
né nel decreto né nel corso del giudizio la controparte aveva allegato il provvedimento prefettizio di delega, e neppure ne aveva fornito gli estremi di verificabilità;
la sola apposizione del timbro del viceprefetto aggiunto non poteva fondare, diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, alcuna presunzione di delega;
il difetto di poteri di delega comportava la nullità del decreto opposto.
p. 2.2 Il motivo è infondato.
Va premesso che, per costante indirizzo di legittimità (Cass. n. 25308/20; così Cass. n. 18540/16 ed altre): “e’ legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni”.
Nel caso di specie il ricorrente si limita ad affermare che il decreto opposto era stato emesso dal vice prefetto aggiunto Dott.sa S.L. (dunque non da un funzionario di diverso livello) operando la doglianza – per il resto – una astratta ricostruzione dei principi in materia, circa la distinzione tra funzioni prefettizie vicarie e non vicarie (delegate); in essa non si argomenta né dimostra, però, che il vice-prefetto firmatario fosse qui in effetti privo dei relativi poteri.
Ciò pone la censura in una luce di oggettiva equivocità, attribuendole connotati stereotipati e prettamente esplorativi, come tali confliggenti con l’esigenza di specifica contestazione che presiede non soltanto la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, ma anche (volendo superare quest’ultimo aspetto) proprio la particolare disciplina della ripartizione delle competenze prefettizie, così come varie volte delineata da questa corte di legittimità.
Si è affermato in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa ex L. n. 689 del 1981 – materia assimilabile, in parte qua, alla presente perché anch’essa riconducibile ai criteri generali di individuazione e verifica della potestà prefettizia su provvedimenti autoritativi direttamente incidenti sulla posizione dell’amministrato – che l’opponente che in tale giudizio deduca l’illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l’abbia emesso, “ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1989, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta”; con la conseguenza che: “se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata” (Cass. n. 23073/16; 20972/18 ed altre).
Questo indirizzo è stato più volte recepito da questa Corte anche nella specifica materia dell’espulsione dello straniero: v. Cass. nn. 10419/21, 9433/21, 22401/21 ed altre.
Orbene, nella concretezza del caso il giudice di pace ha affermato che il decreto di espulsione era stato regolarmente sottoscritto dal viceprefetto, dovendosi ritenere che lo stesso fosse stato appositamente delegato.
A fronte di ciò, né dal decreto impugnato né dal motivo di ricorso in esame è dato evincere che il ricorrente avesse in maniera specifica, e non assiomatica, contestato che il funzionario firmatario fosse vice-prefetto non vicario (quanto soltanto che, com’era del resto pacifico, il firmatario non fosse il prefetto); né, soprattutto, risulta che il medesimo abbia richiesto al giudice di pace di acquisire informazioni presso la Prefettura, ed in tal modo di verificare, anche nell’ambito di potestà istruttoria d’ufficio, la regolarità dell’investitura.
Come anticipato, il motivo di ricorso per cassazione dà per scontata la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 ma ciò in forza di una dissertazione teorica dei principi in materia nonché dell’asserita mancanza, nella specie, di un atto di delega all’emanazione del provvedimento, apoditticamente ritenuto necessario.
Il punto di causa verteva invece proprio sulla dimostrazione in concreto della necessità legale di questa delega e, quindi, sulla prova della specifica contestazione del fatto che il vice-prefetto firmatario non fosse legittimato a disporre l’espulsione.
Si tratta di profili qualificanti che, in applicazione della su riportata ricostruzione giurisprudenziale di legittimità, dovevano essere adeguatamente soddisfatti, sul piano processuale, ad onere ed impulso dell’opponente nell’ambito di una dovuta opera di adeguamento e conformazione di quanto stabilito dalla norma, di cui si assume la violazione o falsa applicazione (l’art. 13 cit.), alla concretezza della fattispecie.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Nulla si provvede sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della amministrazione intimata.
PQM
LA CORTE
– rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, riunitasi con modalità da remoto, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021